COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°16 del 07 novembre 2002 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare U.S. SAMATZAI 85 ( Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera G.S. C.U. n° 12 del 10.10.2002. Gara Santa Lucia Barrali / Samatzai 85 del 06.10.2002.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°16 del 07 novembre 2002 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare U.S. SAMATZAI 85 ( Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera G.S. C.U. n° 12 del 10.10.2002. Gara Santa Lucia Barrali / Samatzai 85 del 06.10.2002. L’U.S. Samatzai chiede sia ridotta la squalifica fino al 30 giugno 2005 al giocatore Pitzus Stefano, il quale, espulso per frasi e gesti scurrili, sferrava un forte pugno che colpiva l’arbitro alla spalla. La reclamante non contesta la circostanza principale - ovvero che il Pitzus abbia colpito l’arbitro - bensì contesta le modalità e le conseguenze dell’atto. Fa presente come, nel referto, l’arbitro non abbia qualificato come “ forte” il pugno ricevuto e ritiene che il colpo sia stato di lieve entità e non finalizzato a recare danni all’arbitro. La Commissione ha convocato a chiarimenti l’arbitro, il quale ha integralmente confermato il rapporto ed il supplemento allegato. Questa Commissione rileva che il comportamento violento tenuto dal giocatore Pitzus Stefano risulta ampiamente provato sulla scorta del referto e del supplemento. Tale comportamento riprovevole si è manifestato a danno del direttore di gara nel pugno inferto sulla spalla del medesimo, che determinò un dolore tale che, pur non definito forte, lo costrinse a sospendere la gara. La Commissione ritiene, tuttavia, che l’episodio, pur grave, deve considerarsi circoscritto ai fatti sopra riportati, sia perché non provocò ulteriori conseguenze dannose nei confronti dell’arbitro, sia perché, tutto sommato, può ritenersi concretizzato in una reazione nervosa dovuta ad uno stato d’ira causato da una situazione ambientale avversa e non da rancore nei confronti dell’arbitro. Per tali motivi la Commissione DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del giocatore Pitzus Stefano al 31 dicembre 2003. Dispone il non addebito della tassa reclamo.
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