COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°19 del 21 novembre 2002 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare POL. ORROLESE ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 16 del 07.11.2002. Gara Orrolese / Ussana del 03.11.2002.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°19 del 21 novembre 2002 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare POL. ORROLESE ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 16 del 07.11.2002. Gara Orrolese / Ussana del 03.11.2002. Con racc. del 13.11.02 la Polisportiva Orrolese, in persona del suo delegato sig. Massimiliano Demuro, ha proposto reclamo avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo aveva squalificato sino a tutto il 27.11.92 l’allenatore Roberto Antonelli, per tre giornate di gara il calciatore Matteo Deidda ed aveva inibito alcuni dirigenti a svolgere la loro attività e più precisamente: Cogotzi Paolo sino al 30.4.03 e Murgia Massimo sino 06.12.02, il primo dei quali per aver insultato e minacciato il direttore di gara e per averlo colpito con violenza ad un piede mentre spingeva una porta. A sostegno del ricorso, la società assumeva che il direttore di gara aveva descritto in maniera esagerata i fatti che si erano verificati al termine della partita in epigrafe e ne aveva distorto la verità. Nel corso del procedimento veniva sentito l’arbitro della gara, il quale confermava integralmente il suo referto ed in particolare di essere stato insultato dal Cogotzi, che aveva anche cercato di penetrare con violenza nello spogliatoio. Veniva anche sentito il legale rappresentante della Polisportiva Orrolese, il quale confermava quanto riportato nel ricorso, pur ammettendo che era volata qualche parola di troppo. La Commissione Disciplinare, o visto il reclamo presentato dalla Polisportiva Orrolese; o sentito il direttore di gara; o constatato che il dirigente Massimiliano Demuro era abilitato a sottoscrivere il reclamo; o considerato che l’arbitro ha confermato integralmente, e con dovizia di particolari, quanto aveva già descritto nel suo rapporto; o considerato che il reclamo proposto avverso la squalifica dell’allenatore Roberto Antonelli e del dirigente Massimo Murgia è improcedibile, in quanto l’articolo 41, n. 3, commi a) e b) del C.G.S. prevede che non sono impugnabili in alcuna sede le inibizioni per dirigenti e le squalifiche per i tecnici inferiori ad un mese; o ritenuto che i fatti contestati al dirigente Paolo Cogotzi ed al calciatore Matteo Deidda appaiono sufficientemente gravi da giustificare la sanzione inflitta dal Giudice sportivo; o ritenuto che è ugualmente giustificata la sanzione dell’ammenda inflitta alla società per il comportamento complessivo sia dei dirigenti che dei giocatori; DELIBERA di confermare integralmente il provvedimento impugnato e dispone l’addebito della tassa.
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