COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N°20 DEL 28 NOVEMBRE 2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare G.S. AUDAX SANLURI ( Campionato regionale Calcio a Cinque ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 10 del 05.11.2002. Gara Audax Sanluri / Calcetto Oristano del 02.11.2002.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N°20 DEL 28 NOVEMBRE 2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare G.S. AUDAX SANLURI ( Campionato regionale Calcio a Cinque ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 10 del 05.11.2002. Gara Audax Sanluri / Calcetto Oristano del 02.11.2002. La A.S. Audax Sanluri Calcio a Cinque ha proposto reclamo avverso la punizione sportiva della perdita della gara, col risultato di 0 a 2, a favore della società Calcetto Club Oristano. Tale provvedimento è stato adottato perché la partita non ebbe inizio in quanto il campo di gioco (coperto), lavato poco prima dell’orario fissato, risultava estremamente scivoloso, rappresentando pericolo per l’incolumità dei giocatori ed essendo di ciò responsabile la società ospitante. La reclamante nega ogni addebito e sostiene che l’impraticabilità del terreno di gioco fu dovuto all’improvvisa grossa umidità presente nel campo, di fronte alla quale vani si rivelarono tutti i tentativi effettuati dai dirigenti per ovviare al fenomeno. Domanda, perciò, la ripetizione dell’incontro. La Commissione ha convocato a chiarimenti l’arbitro il quale ha precisato, in aggiunta a quanto da lui riportato in referto, che prima di assumere il provvedimento col quale decretò di non dare inizio all’incontro, attese circa 45 minuti, (oltre quindi il termine di cui alla Regola 8 del Regolamento del Calcio a Cinque). Solo dopo tale termine, resosi conto della impossibilità di dare inizio alla gara, e con l’accordo dei rappresentanti delle due squadre, adottò tale decisione. La società Audax Sanluri, in persona del suo legale rappresentante, ha ribadito, davanti a questa Commissione, la propria versione. La Commissione Disciplinare, sulla scorta del referto arbitrale e delle successive precisazioni fornite dal direttore di gara, ritiene pertanto ineccepibile la decisione da questi adottata, e perciò infondato il reclamo avverso la sanzione sportiva della perdita dell’incontro a carico della società Audax Sanluri per responsabilità. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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