COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°23 del 19 dicembre 2002 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare U.S. NUOVA MONREALE ( Campionato di Eccellenza) Avverso delibera G.S. C.U. n° 21 del 5 dicembre 2002. Gara Nuova Monreale / Selargius del 01.12.2002.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°23 del 19 dicembre 2002 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare U.S. NUOVA MONREALE ( Campionato di Eccellenza) Avverso delibera G.S. C.U. n° 21 del 5 dicembre 2002. Gara Nuova Monreale / Selargius del 01.12.2002. Con raccomandata dell’11.12.2002 il Presidente della società Nuova Monreale ha proposto reclamo avverso il provvedimento con il quale il G.S. aveva inflitto alla società la sanzione di 250 Euro di multa con diffida, per insulti continuati ad uno dei guardalinee durante la gara. A sostegno del ricorso, il dirigente assumeva che la sanzione era sproporzionata rispetto ai fatti contestati i quali, trattandosi di ingiurie da parte dei sostenitori, non potevano in alcun modo essere prevenuti od evitati dalla Società e, fatte queste premesse, chiedeva l’annullamento o la riduzione della sanzione. La società reclamante chiedeva anche un confronto con il guardalinee che aveva denunciato i fatti. La Commissione Disciplinare, o visto il reclamo presentato dalla U.S. Nuova Monreale; o considerato che gli episodi contestati sono stati limitati a manifestazioni verbali senza alcuna caratteristica di violenza, neanche a livello di tentativo; o ritenuto che il confronto con il direttore di gara e/o con gli assistenti non è uno dei mezzi probatori previsti dal C.G.S. e la relativa richiesta della società non può dunque essere accolta; o visto l’art. 9 del C.G.S. il quale prevede che le società sono sempre responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, dell’operato dei propri sostenitori; o ritenuto che la sanzione irrogata dal G.S. appare comunque eccessiva per i fatti contestati; DELIBERA di annullare la diffida confermando nel resto il provvedimento impugnato. Dispone di non addebitare la tassa.
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