COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°23 del 19 dicembre 2002 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare POL. BUSACHESE ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Oristano ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 15 del 04.12.2002. Gara Ardauli / Busachese del 01.12.2002.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°23 del 19 dicembre 2002 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare POL. BUSACHESE ( Campionato di 3^ Categoria - Comitato Provinciale di Oristano ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 15 del 04.12.2002. Gara Ardauli / Busachese del 01.12.2002. La reclamante chiede siano ridotte le seguenti sanzioni disciplinari: 1) squalifica per tre giornate di gara inflitta al giocatore Frongia Maurizio, perché ritenuto responsabile di aver, a fine gara, offeso il direttore di gara cercando di colpirlo, non riuscendovi per l’intervento dei dirigenti della società ospitante; 2) squalifica per tre giornate di gara inflitta al giocatore Fadda Diego perché ritenuto responsabile di avere, a fine gara, offeso il direttore di gara cercando di colpirlo, senza riuscirci per l’intervento dei dirigenti della società ospitante. 3) inibizione fino al 16.12.2002 inflitta al dirigente Flore Lussorio perché ritenuto responsabile di aver offeso il direttore di gara. La società Busachese nega che i giocatori Frongia Maurizio e Fadda Diego si siano resi responsabili dei fatti loro ascritti ma, sostiene, che gli stessi, a fine gara, si sono rivolti all’arbitro al fine di ottenere delucidazioni in ordine a decisioni tecniche assunte dallo stesso durante la gara. La Commissione, letti gli atti e rilevato, da un preciso e circostanziato referto arbitrale, che i giocatori Fadda Diego ( capitano ) e Frongia Maurizio hanno posto in essere i fatti loro ascritti i quali sono stati equamente sanzionati dal G.S. ed inoltre che il reclamo proposto per il dirigente Flore Lussorio è inammissibile, DELIBERA di respingere il reclamo e dispone l’incamero della tassa.
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