COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°24 del 3 gennaio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GARA DEL 21/12/2002 P.M. GOLFO ARANCI – LATTE DOLCE
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°24 del 3 gennaio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
GARA DEL 21/12/2002 P.M. GOLFO ARANCI - LATTE DOLCE
Il Giudice Sportivo,
-letto il referto arbitrale della gara in epigrafe;
-rilevato che al 47° minuto del 2° tempo il direttore di gara disponeva la sospensione della gara a causa di una rissa che vedeva coinvolti giocatori e dirigenti delle due squadre;
-considerato che alla rissa partecipavano, siccome personalmente individuati dall'arbitro, il giocatore del Golfo Aranci Spano Giovanni, che scambiava calci e pugni con un giocatore, Caneo Giovanni Battista, un dirigente del Latte Dolce (non in distinta) in precedenza indebitamente introdottosi nel terreno di gioco per soccorrere un giocatore del Latte Dolce infortunatosi poco prima e il giocatore Fasolino Nico del Golfo Aranci che veniva colpito (da persone non indicate dal direttore di gara) mentre tentava di raggiungere lo spogliatoio;
-considerato che, successivamente all'aggressione al giocatore Fasolino, si scatenava una zuffa con la partecipazione di vari giocatori ancora presenti nel terreno di gioco e di quelli già espulsi durante la gara dall'arbitro che vi facevano ritorno:
DELIBERA
q di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara sia al Golfo Aranci che al Latte Dolce;
q di squalificare per DUE giornate Spano Giovanni del Golfo Aranci e Caneo Giovanni Battista del Latte Dolce;
q di squalificare per TRE giornate Gallisai Marco, Falchi Fabrizio e Delogu Roberto del Latte Dolce; Lai Francesco e Secchi Andrea del Golfo Aranci, perché, già espulsi nel corso della gara, partecipavano alla citata rissa;
q di irrogare la sanzione della AMMONIZIONE CON DIFFIDA al tecnico del Latte Dolce Casu Pierluigi;
q di irrogare l'AMMENDA DI 70 EURO al Latte Dolce per intemperanze dei propri sostenitori nei confronti del direttore di gara, che veniva per altro minacciato.