COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N°24 DEL 3 GENNAIO 2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare S.S. SIMAXIS (Campionato di 2^ Categoria) Avverso risultato della gara Simaxis/Tanca Marchesa del 15.12.2002
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N°24 DEL 3 GENNAIO 2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-SARDEGNA.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
S.S. SIMAXIS (Campionato di 2^ Categoria)
Avverso risultato della gara Simaxis/Tanca Marchesa del 15.12.2002
La reclamante chiede sia inflitta alla Società Tanca Marchesa la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il risultato di 0 a 2 per avere fatto partecipare alla stessa un giocatore in posizione irregolare.
La S.S. Simaxis sostiene che alla gara in oggetto ha preso parte, nelle file della Società Tanca Marchesa, il giocatore MARON Ettore pur non avendone titolo in quanto lo stesso, a suo dire, sarebbe stato espulso durante la gara Tanca Marchesa/Ovodda, disputatasi l’8.12.2002 e, quindi, automaticamente squalificato.
La Commissione,
q accertato che la Società Simaxis ha proposto il reclamo nei modi e nei termini previsti;
q rilevato che dagli atti ufficiali di gara il giocatore Maron Ettore durante la disputa della partita Tanca Marchesa/Ovodda dell’8.12.2002 veniva ammonito e non espulso, come sostenuto dalla reclamante;
q rilevato altresì che lo stesso ha quindi preso parte alla gara di cui all’oggetto avendone pieno titolo;
non può accogliere il reclamo proposto e DELIBERA di respingerlo. Dispone l’addebito della tassa.
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