COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 68 del 30/04/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA gara del 9/ 3/2003 VALDIPIERLE – MONTEGABBIONE
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 68 del 30/04/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
gara del 9/ 3/2003 VALDIPIERLE - MONTEGABBIONE
VISTI gli atti ufficiali relativi alla gara in epigrafe;
LETTI gli atti compiuti dal competente Ufficio Indagini, pervenuti in
data odierna aquesto Ufficio;
RILEVATO che non vi possono essere dubbi in ordine ai reali motivi che
hanno condotto alla sospensione della gara;
CHE, infatti come ricostruito puntigliosamente dal citato Ufficio Inda
gini, deve ritenersi senz'altro che la gara sia stata "sospesa per ab
bandono volontario di alcuni giocatori della squadra ospite, e non già
per loro reale infortunio";
CHE, neppure è ipotizzabile che tale decisione sia stata adottata dalla
U.S. MONTEGABBIONE per tutelare la incolumità dei propri tesserati, in
quanto non è emerso alcun elemento in tale senso;
CHE, infatti, è stato appurato come la partita (sia pure giocata in un
clima agonisticamente sentito da ambedue le squadre) si è svolta
regolarmente;
CHE, pertanto, la condotta posta in essere dalla U.S. MONTEGABBIONE
viola le norme vigenti;
D E L I B E R A
1) LA PUNIZIONE sportiva della perdita della gara, con il risultato di
0 - 2, a carico della U.S. MONTEGABBIONE (U.P. VALDIPIERLE - U.S.
MONTEGABBIONE 2 - 0);
2) LA PENALIZZAZIONE di UN punto in classifica (vedi sanzioni a carico
di Società) a carico della U.S. MONTEGABBIONE;
3) L'AMMENDA di EURO (vedi sanzioni a carico di Società) a carico della
U.S. MONTEGABBIONE.