COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 76 del 21/05/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PLAY OFF CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA gara del 18/ 5/2003 PILA CALCIO – CASA DEL DIAVOLO

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 76 del 21/05/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PLAY OFF CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA gara del 18/ 5/2003 PILA CALCIO - CASA DEL DIAVOLO PREMESSO: - CHE al 40' del secondo tempo un sostenitore del PILA entrava nel ter- reno di giuoco tentando di colpire un calciatore del CASA DEL DIAVOLO; - CHE il tentativo non riusciva soltanto grazie al tempestivo intervento di alcuni calciatori del PILA; - CHE, nel frattempo, altri sostenitori del PILA, circa cinque, entravano nel terreno di giuoco e si dirigevano verso gli spogliatoi nel tentativo di aggredire il citato calciatore; - CHE il tentativo riusciva parzialmente tanto che il predetto veniva raggiunto da alcuni schiaffi; - CHE il tempestivpo intervento di alcuni tesserati di entrambe le Società consentiva di bloccare l'aggressione, evitando - pertanto – che la situazione degenerasse ulteriormente; - CHE, considerata la situazione creatasi, il direttore di gara decideva di sospendere temporaneamente la gara dandone tempestivo avviso " sia ai capitani che ai calciatori delle rispettive squadre"; - CHE una volta ristabilite le condizioni che consentivano la ripresa della gara (essendo stati allontanati gli estranei dal recinto di giuoco), l'arbitro invitava i capitani delle due squadre a riprendere il giuoco; - CHE dopo il primo cenno di assenso da parte dei predetti, il capitano del PILA (il n. 5 FARSI FRANCESCO) immediatamente dopo riferiva all'arbitro di non voler riprendere il giuoco in ossequio (secondo quanto riferito dallo stesso) alla volontà espressa dal Presidente della propria squadra; - CHE tale intendimento veniva ribadito alla presenza, altresì, dal capitano della squadra ospite (Signor SIMONCELLI GIUSEPPE n. 11) e di altri calciatori di entrambe le squadre; - CHE, pertanto, la squadra ospitante si ritirava dal terreno di giuoco; - CHE l'arbitro, conseguentemente, sospendeva definitivamente la partita; - CHE la condotta posta in essere dall'A.S. PILA CALCIO appare del tutto ingiustificata e tale da violare le norme in vigore in ordine all'obbligo di prosecuzione della gara; D E L I B E R A 1) LA PUNIZIONE sportiva della perdita della gara a carico dell'A.S. PILA CALCIO con il risultato di 0 - 2 ( PILA - CASA DEL DIAVOLO 0 – 2 ) 2) L'AMMENDA di EURO (vedi sanzioni a carico di Società) quale PRIMA rinuncia a carico della Società A.S. PILA CALCIO.
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