COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 76 del 21/05/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PLAY OFF CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA gara del 18/ 5/2003 PILA CALCIO – CASA DEL DIAVOLO
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 76 del 21/05/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
PLAY OFF CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
gara del 18/ 5/2003 PILA CALCIO - CASA DEL DIAVOLO
PREMESSO:
- CHE al 40' del secondo tempo un sostenitore del PILA entrava nel ter-
reno di giuoco tentando di colpire un calciatore del CASA DEL DIAVOLO;
- CHE il tentativo non riusciva soltanto grazie al tempestivo intervento
di alcuni calciatori del PILA;
- CHE, nel frattempo, altri sostenitori del PILA, circa cinque, entravano
nel terreno di giuoco e si dirigevano verso gli spogliatoi nel tentativo
di aggredire il citato calciatore;
- CHE il tentativo riusciva parzialmente tanto che il predetto veniva
raggiunto da alcuni schiaffi;
- CHE il tempestivpo intervento di alcuni tesserati di entrambe le Società
consentiva di bloccare l'aggressione, evitando - pertanto – che la
situazione degenerasse ulteriormente;
- CHE, considerata la situazione creatasi, il direttore di gara decideva
di sospendere temporaneamente la gara dandone tempestivo avviso " sia ai
capitani che ai calciatori delle rispettive squadre";
- CHE una volta ristabilite le condizioni che consentivano la ripresa
della gara (essendo stati allontanati gli estranei dal recinto di giuoco),
l'arbitro invitava i capitani delle due squadre a riprendere il giuoco;
- CHE dopo il primo cenno di assenso da parte dei predetti, il capitano
del PILA (il n. 5 FARSI FRANCESCO) immediatamente dopo riferiva
all'arbitro di non voler riprendere il giuoco in ossequio (secondo
quanto riferito dallo stesso) alla volontà espressa dal Presidente
della propria squadra;
- CHE tale intendimento veniva ribadito alla presenza, altresì, dal
capitano della squadra ospite (Signor SIMONCELLI GIUSEPPE n. 11) e di
altri calciatori di entrambe le squadre;
- CHE, pertanto, la squadra ospitante si ritirava dal terreno di giuoco;
- CHE l'arbitro, conseguentemente, sospendeva definitivamente la partita;
- CHE la condotta posta in essere dall'A.S. PILA CALCIO appare del tutto
ingiustificata e tale da violare le norme in vigore in ordine all'obbligo
di prosecuzione della gara;
D E L I B E R A
1) LA PUNIZIONE sportiva della perdita della gara a carico dell'A.S.
PILA CALCIO con il risultato di 0 - 2 ( PILA - CASA DEL DIAVOLO 0 – 2 )
2) L'AMMENDA di EURO (vedi sanzioni a carico di Società) quale PRIMA
rinuncia a carico della Società A.S. PILA CALCIO.