COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 76 del 21/05/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA S. S. PONTE FELCINO AVVERSO LA OMOLOGAZIONE DELLA GARA DON BOSCO – PONTE FELCINO (Campionato Juniores Provinciale – girone “B” – 15^ di ritorno) disputata a Perugia il 10.5.2003 riportata nel C.U. n. 39 del 14.5.2003 del Comitato Provinciale di Perugia pubblicato in data 14.5.2003 Ø PER: posizione irregolare del calciatore de Pretis Alessandro.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 76 del 21/05/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it
Decisioni della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA S. S. PONTE FELCINO AVVERSO LA OMOLOGAZIONE DELLA GARA DON BOSCO - PONTE FELCINO (Campionato Juniores Provinciale – girone “B” – 15^ di ritorno) disputata a Perugia il 10.5.2003 riportata nel C.U. n. 39 del 14.5.2003 del Comitato Provinciale di Perugia pubblicato in data 14.5.2003
Ø PER: posizione irregolare del calciatore de Pretis Alessandro.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 20.5.2003, la seguente decisione.
F A T T O
SULLA scorta del rapporto arbitrale, il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Perugia omologava la gara suddetta -
NEI TERMINI proponeva reclamo la S.S. Ponte Felcino, adducendo i seguenti:
M O T I V I
< partecipazione, alla gara sopra riportata, in posizione irregolare, del calciatore De Pretis Alessandro perché squalificato
E pertanto chiedeva: l’applicazione in proprio favore dell’art. 12 del C. di G.S.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva:
· Nel C.U. 38 del 7.5.2003 del Comitato Provinciale di Perugia, pubblicato in pari data, risulta riportata la squalifica comminata, per una gara, per recidiva in ammonizione, al calciatore della Soc. Don Bosco, De Pretis Alessandro.
· Detto calciatore risulta aver partecipato alla gara in oggetto disputata il 10.5.2003.
· Una tale circostanza esclude che il predetto De Pretis, come peraltro accertato presso la Segreteria del Comitato, abbia scontato la squalifica sopra indicata in quanto nessun’altra gara risulta essere stata disputata nell’intermezzo fra il 7 ed il 10.5.2003 dalla Soc. Don Bosco.
· E’ evidente che una tale circostanza fa qualificare la partecipazione del De Pretis, alla partita in esame, come irregolare per non avere lo stesso scontato la giornata di squalifica.
· Di conseguenza deve trovare accoglimento il reclamo proposto dalla Soc. S. Ponte Felcino in quanto sussistono le condizioni tutte richieste per l’applicazione, in favore della stessa Società, del disposto di cui all’art. 12 n. 5 del C.di G.S.
· Pertanto va applicata nei confronti della Soc. Don Bosco la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 2 a 0 in favore della S.S. Ponte Felcino.
· Gli atti vanno trasmessi al Presidente del CRU per quanto di propria competenza.
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo proposto dalla S.S. Ponte Felcino, di infliggere alla Soc. Don Bosco la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara Don Bosco - Ponte Felcino disputata a Perugia il 10.5.2003 con il punteggio di 0 a 2 in favore della S.S. Ponte Felcino.
Dispone trasmettersi gli atti al Presidente del C.R.U. per quanto di propria competenza.
· ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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