COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 78 del 23/05/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOC. A.S. SUPERGA 48 IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIRTUS FOLIGNO – SUPERGA 48 DISPUTATA IL 19.04.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 35 del Comitato Provinciale di Terni, del giorno 24.04.2003 pubblicato in data 24.04.2003 – Campionato di 3^ Categoria – girone “B” – 11^ giornata di ritorno)

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 78 del 23/05/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOC. A.S. SUPERGA 48 IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIRTUS FOLIGNO – SUPERGA 48 DISPUTATA IL 19.04.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 35 del Comitato Provinciale di Terni, del giorno 24.04.2003 pubblicato in data 24.04.2003 – Campionato di 3^ Categoria – girone “B” – 11^ giornata di ritorno) < Con la quale veniva deliberata la squalifica fino al 30.04.2004 del calciatore Zampolini Stefano perché, dopo la sostituzione ed in abiti borghesi, entrava in campo e colpiva l’arbitro con una spinta ed un calcio alla coscia. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 22.05.2003, la seguente decisione: F A T T O SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Terni, squalificava fino al 30.04.2004 il calciatore ZAMPOLINI STEFANO dell’ A.S. SUPERGA 48, per avere posto in essere la condotta sopra indicata. Proponeva reclamo la Società sopra citata, adducendo i seguenti: M O T I V I Ø eccessività della sanzione. E pertanto chiedeva: una riduzione della squalifica. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara; nessuno compariva per la società reclamante per non averne questa fatta esplicita richiesta. MOTIVI DELLA DECISIONE SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva : · Prima di passare all’esame del merito del reclamo, appare necessario verificare la tempestività dello stesso alla luce di quanto dispone in proposito il Codice di G.S. · Proprio esaminando il reclamo sotto il profilo suddetto, questa Commissione è dell’avviso che il reclamo medesimo non possa essere preso in esame perché proposto fuori dei termini previsti dalla normativa vigente. · Questa dispone al punto 5 dell’ art. 42 del CGS che i ricorsi di secondo grado debbono essere proposti alla Commissione Disciplinare entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare. · Ciò chiarito, questa Commissione, esaminando gli atti, rileva che la squalifica inflitta al calciatore sopra indicato fino al 30.04.2004, risulta resa nota nel C.U. n° 35 del 24.04.2003 del Comitato Provinciale di Terni pubblicato il 24.04.2003; rileva altresì che il ricorso è stato inviato con raccomandata spedita il 6.05.2003. · Posto quindi che il termine, come sopra precisato, per la proposizione del ricorso è di giorni dieci e che questo termine è computato non tenendo conto del giorno di decorrenza iniziale ma tenendo conto invece del giorno finale e posto che se il termine scade il giorno festivo esso è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo, il ricorso in oggetto va dichiarato inammissibile per la inosservanza dei termini predetti. P.Q.M. LA C.D. Di dichiarare inammissibile il ricorso in oggetto per inosservanza dei termini di cui all’ art. 42 del C.G.S. . · ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO
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