• Stagione sportiva: 2002/2003
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 79 del 28/05/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
NEL RECLAMO PROPOSTO DA A. S. PILA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PILA CALCIO – CASA DEL DIAVOLO DISPUTATA IL 21.05.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 76 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 21.05.03 pubblicato in pari data – Play Off di 1^ Categoria – gara di ritorno – girone “B”)
< Con la quale veniva deliberata, fra l’altro, la punizione sportiva della perdita della gara a carico della A.S. Pila con il risultato di 0 - 2 e l’ammenda di euro 155,00 per prima rinuncia a portare a termine una gara.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 79 del 28/05/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
NEL RECLAMO PROPOSTO DA A. S. PILA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PILA CALCIO – CASA DEL DIAVOLO DISPUTATA IL 21.05.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 76 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 21.05.03 pubblicato in pari data – Play Off di 1^ Categoria – gara di ritorno - girone “B”)
< Con la quale veniva deliberata, fra l’altro, la punizione sportiva della perdita della gara a carico della A.S. Pila con il risultato di 0 - 2 e l’ammenda di euro 155,00 per prima rinuncia a portare a termine una gara.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 27.05.2003, la seguente decisione.
F A T T O
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni di cui sopra.
NEI TERMINI proponeva reclamo la A.S. Pila, adducendo i seguenti:
M O T I V I
Ø Riesame completo dei fatti con conseguente ripetizione della gara ed annullamento della ammenda.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara ed il Presidente della Società reclamante, avendo, quest’ultimo, fatta espressa richiesta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva quanto segue.
· Dai chiarimenti forniti dal direttore di gara a questa Commissione Disciplinare risulta confermato quanto dal medesimo riportato nel referto.
· In particolare è risultato che al 40° del s.t. il direttore di gara ha decretato la sospensione del gioco a seguito dell’ingresso in campo di persone estranee. Tale decisione, ovverosia la sospensione momentanea della gara, è stata immediatamente comunicata ai capitani delle due squadre. Poco dopo, allorché l’arbitro ha invitato le stesse a riprendere il gioco ed i rispettivi capitani andavano a comunicare la circostanza ai giocatori, è intervenuto il Presidente dell’A.S. Pila il quale dichiarava che la propria squadra non avrebbe proseguito la gara.
· A questo punto l’arbitro decretava la fine della partita.
· Sulla base di tali fatti non può che conseguire la sanzione della perdita della gara con il punteggio di O - 2 a carico dell’A.S. Pila per avere quest’ultima rinunciato al proseguimento della gara stessa, così come previsto dall’art. 53 n. 2 delle N.O.I.F..
· E’ infatti evidente che il comportamento dell’A.S. Pila è stato proprio quello di non condurre a termine la gara, considerato che la determinazione dell’arbitro era stata chiaramente nel senso di una semplice interruzione della partita e non della fine della stessa, nè in senso contrario, può rilevare quanto prospettato dalla Società reclamante, ovverosia che la partita era già conclusa in quanto l’arbitro aveva emesso un triplice fischio.Ciò anche perché nessuna norma attribuisce un tale significato a questa circostanza. E’ altrettanto provato, nella fattispecie, che l’arbitro aveva comunque immediatamente avvertito i capitani delle due squadre che l’interruzione era da intendersi solo temporanea.
· In conclusione la condotta del direttore di gara deve intendersi sostanzialmente corretta e la mancata conclusione della gara stessa è da attribuirsi al comportamento tenuto dall’A.S. Pila la quale deve considerarsi rinunciataria con conseguente applicazione nei confronti della medesima della sanzione della punizione sportiva della perdita della gara e dell’ammenda connessa.
· Deve pertanto respingersi il reclamo con conseguente integrale conferma della impugnata decisione del G.S.
P.Q.M.
Di respingere il reclamo proposto dall’A.S. Pila confermando integralmente l’impugnata decisione del G.S. con punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 a 2 in favore della Soc. Casa del Diavolo ed ammenda di Euro 155,00 nei confronti dell’A.S. Pila.
· ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
Share the post "COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 79 del 28/05/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
NEL RECLAMO PROPOSTO DA A. S. PILA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PILA CALCIO – CASA DEL DIAVOLO DISPUTATA IL 21.05.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 76 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 21.05.03 pubblicato in pari data – Play Off di 1^ Categoria – gara di ritorno – girone “B”)
< Con la quale veniva deliberata, fra l’altro, la punizione sportiva della perdita della gara a carico della A.S. Pila con il risultato di 0 - 2 e l’ammenda di euro 155,00 per prima rinuncia a portare a termine una gara."