COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 80 del 30/05/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. FRATTICIOLA IN RIFERIMENTO ALLA GARA FRATTICIOLA – GUALDESE DISPUTATA IL 11.5.2003 A FRATTICIOLA SELVATICA (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n.72 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 14.5.2003 pubblicato in data 14.5.2003 – Play-off del Campionato Regionale di 2^ Categoria – gara di andata – girone “C”) PER: < Squalifica per quattro giornate di gara inflitta al calciatore Cipiciani Diego < Squalifica per sette giornate di gara inflitta al calciatore Borgnini Luca
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 80 del 30/05/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it
Decisioni della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. FRATTICIOLA IN RIFERIMENTO ALLA GARA FRATTICIOLA - GUALDESE DISPUTATA IL 11.5.2003 A FRATTICIOLA SELVATICA (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n.72 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 14.5.2003 pubblicato in data 14.5.2003 – Play-off del Campionato Regionale di 2^ Categoria – gara di andata – girone “C”)
PER:
< Squalifica per quattro giornate di gara inflitta al calciatore Cipiciani Diego
< Squalifica per sette giornate di gara inflitta al calciatore Borgnini Luca
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 29.5.2003 la seguente decisione.
F A T T O
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni suddette.
NEI TERMINI proponeva reclamo 29.5.2003, adducendo i seguenti:
M O T I V I
Ø errore di persona quanto al calciatore Cipiciani
Ø eccessività della sanzione con riferimento al calciatore Borgnini
E pertanto chiedeva: l’annullamento della sanzione per il calciatore Cipiciani ed una riduzione per la sanzione inflitta al calciatore Borgnini.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara; non compariva il legale rappresentante della Società reclamante non avendone questa fatta espressa richiesta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva:
· Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione le dichiarazioni dal medesimo riportate nel referto di gara, escludendo categoricamente, tra l’altro, che i fatti addebitati al Cipiciani possano essere stati compiuti da altri.
· Sulla base di tale precisazione è da ritenere conseguentemente accertato che entrambi i giocatori siano gli autori dei fatti loro contestati, ovverosia le spinte poste in essere dal Cipiciani al direttore di gara all’altezza del petto e quella effettuata dal Borgnini al viso dell’arbitro.
· Gli episodi sono entrambi sicuramente censurabili, considerata tuttavia l’assenza di qualsiasi conseguenza negativa a carico del direttore di gara ed il comportamento disciplinato dei calciatori in seguito all’espulsione, questa Commissione ritiene che le sanzioni possano essere entrambe contenute in termini più equi, in particolare in tre giornate di squalifica nei confronti del Cipiciani ed in cinque giornate nei confronti del Borgnini.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Soc. Pol. Fratticiola, di ridurre le squalifiche inflitte dal G.S. ai calciatori Cipiciani Diego e Borgnini Luca, rispettivamente a tre e cinque giornate effettive di gara.
· ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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