COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 81 del 4/06/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S. CARBONESCA IN RIFERIMENTO ALLA GARA ARIES MONTONE – CARBONESCA DISPUTATA A MONTONE L’11.5.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 72 del 14.5.2003 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 14.5.2003 pubblicato lo stesso giorno – Play off del Campionato Regionale di 1^ Categoria – girone “A” – gara di ritorno). PER : < l’inibizione fino al 31.12.2003 inflitta al dirigente Fioriti Marco; < la squalifica fino al 31.10.2003 inflitta all’allenatore Bellucci Giorgio; < la squalifica per sei giornate di gare inflitta al calciatore Carosati Daniele; < la squalifica per due giornate di gara inflitta ai calciatori Anice Alessio e Rogari Marco; < l’ammenda di Euro 200,00 a carico della Società.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 81 del 4/06/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S. CARBONESCA IN RIFERIMENTO ALLA GARA ARIES MONTONE - CARBONESCA DISPUTATA A MONTONE L’11.5.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 72 del 14.5.2003 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 14.5.2003 pubblicato lo stesso giorno – Play off del Campionato Regionale di 1^ Categoria – girone “A” – gara di ritorno). PER : < l’inibizione fino al 31.12.2003 inflitta al dirigente Fioriti Marco; < la squalifica fino al 31.10.2003 inflitta all’allenatore Bellucci Giorgio; < la squalifica per sei giornate di gare inflitta al calciatore Carosati Daniele; < la squalifica per due giornate di gara inflitta ai calciatori Anice Alessio e Rogari Marco; < l’ammenda di Euro 200,00 a carico della Società. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 3.6.2003, la seguente decisione. F A T T O SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra indicate. NEI TERMINI proponeva reclamo l’A.S. Carbonesca, adducendo i seguenti: M O T I V I Ø Le sanzioni inflitte dal G.S. non si presentano proporzionate ai fatti addebitati ai propri tesserati ed alla Società. E pertanto chiedeva: il ridimensionamento delle suddette sanzioni. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara ed il legale rappresentante della Società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva : · In via preliminare deve dichiarare inammissibile il reclamo proposto avverso le squalifiche inflitte dal G.S. ai calciatori Anice Alessio e Rogari Marco perché non impugnabili ai sensi dell’art. 41 del C. di G.S. · La punizione inflitta al dirigente Fioriti Marco deve essere ridotta alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara. · Ed invero, mentre nessun dubbio è dato di avere sul comportamento offensivo e minaccioso tenuto dallo stesso nei confronti dell’Arbitro durante ed al termine della gara, per espressa affermazione del direttore di gara va escluso ogni tentativo di aggressione nei confronti dello stesso addebitato al citato dirigente dal G.S., così come deve essere escluso l’addebito di avere sputato verso l’Arbitro dal momento che questi ha escluso anche una tale circostanza. Di conseguenza la inibizione inflitta al predetto Fioriti può essere ridotta fino al 30.8.2003 per renderla più proporzionata ai fatti al Fioriti addebitati. · Ugualmente può essere ridotta la squalifica inflitta all’allenatore Bellucci tenuto conto che anche con riferimento a quest’ultimo il direttore di gara ha escluso che siano pervenuti dal medesimo lanci di sputi contro la sua persona confermando però il comportamento attribuitogli dal G.S. e con esclusione anche dell’addebito della rissa tenuto conto che il predetto Bellucci è venuto solamente a diverbio con l’omologo della squadra avversaria. La squalifica inflitta allo stesso dal G.S. può essere pertanto ridotta al 31.7.2003. · Con riferimento alla posizione del calciatore Carotati, questa Commissione ritiene che il comportamento allo stesso attribuito dal G.S. può essere valutato con minor rigore tenuto conto del contesto in cui è stato posto in essere. La squalifica può essere portata a cinque giornate effettive di gara. · Nessuna riduzione, per contro, può essere deliberata con riferimento all’ammenda inflitta dal G.S. alla Società tenuto conto delle conferme fatte dall’Arbitro in ordine al comportamento offensivo e minaccioso tenuto dal pubblico ed in ordine anche al lancio, nei confronti dello stesso Arbitro di una spranga di ferro, senza che questa abbia potuto raggiungerlo. P.Q.M. LA C.D. Di dichiarare inammissibile il reclamo proposto avverso le posizioni dei calciatori Anice Alessio e Rogari Marco. In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla A.S. Carbonesca, di ridurre la inibizione inflitta dal G.S. al dirigente Fioriti Marco fino al 30.8.2003; di ridurre la squalifica inflitta dal G.S. all’allenatore Bellucci Giorgio fino al 31.7.2003; di ridurre la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Carosati Daniele a cinque giornate effettive di gara e di confermare l’ammenda inflitta alla A.S. Carbonesca. · ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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