COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 82 del 11/06/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA S.S. VIGOR S.ARCANGELO IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTEPETRIOLOFONTIGNANO – VIGOR S.ARCANGELO DISPUTATA IL 18.5.2003 A SANTA SABINA (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 76 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 21.5.2003 pubblicato lo stesso giorno – Play-out spareggio del Campionato Regionale di 1^ Categoria – girone “B”) PER: < L’AMMENDA DI EURO 250,00.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 82 del 11/06/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA S.S. VIGOR S.ARCANGELO IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTEPETRIOLOFONTIGNANO – VIGOR S.ARCANGELO DISPUTATA IL 18.5.2003 A SANTA SABINA (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 76 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 21.5.2003 pubblicato lo stesso giorno – Play-out spareggio del Campionato Regionale di 1^ Categoria – girone “B”) PER: < L’AMMENDA DI EURO 250,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.6.2003, la seguente decisione. F A T T O SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava l’ammenda sopra indicata. NEI TERMINI proponeva reclamo la S.S. Vigor S.Arcangelo, adducendo i seguenti: M O T I V I Ø diversa descrizione dei fatti rispetto quelli indicati dall’Arbitro nel referto. E PERTANTO CHIEDEVA: l’annullamento dell’ammenda o una fortissima riduzione. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara ed il legale rappresentante della Società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva: · Va premesso che la Società è oggettivamente responsabile dei fatti violenti posti in essere dai propri sostenitori. · Va altresì premesso che le risultanze degli atti ufficiali sono assistiti da presunzione di verità e non possono essere contraddette dalla interessata versione di parte tanto più allorquando la stessa non si presenta sostenuta da un benché minimo riscontro obiettivo. · Tutto ciò chiarito va precisato che il direttore di gara, nelle sue dichiarazioni rese avanti a questa Commissione ha riferito di non aver alcun dubbio in ordine agli autori del fatto addebitato alla Società reclamante dal momento che ha avuto modo di controllare che dal settore degli spalti occupato dai sostenitori della S.S. Vigor S.Arcangelo sono stati lanciati in campo fumogeni, bombolette ed altri oggetti, sia pure in una esplosione di entusiasmo per la vittoria riportata, così come ha avuto modo di controllare che l’assistente di parte della Soc. Montepetriolo, che operava proprio sotto il settore indicato, è stato colpito da un accendino, poi mostratogli da un dirigente, e che lo stesso assistente, sanguinante, è stato poi portato via dal campo. · Considerato quindi che nessun dubbio è consentito avere sul fatto come addebitato alla Soc. reclamante dal G.S. e considerato che non risulta in atti documentato che la violenza subita dall’assistente citato abbia comportato particolari conseguenze per il surripetuto assistente, questa Commissione ritiene di poter ridimen sionare l’ammenda inflitta dal G.S. alla Società reclamante, riducendola ad Euro 150,00 per renderla più adeguata alla realtà dei fatti. P.Q.M. Di ridurre l’ammenda inflitta dal G.S. alla S.S. Vigor S.Arcangelo, a 150,00 Euro. · ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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