COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 82 del 11/06/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.C. FEMMINILE DI CITTA’ DI CASTELLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA A.C. FEMMINILE CITTA’ DI CASTELLO – JULIA SPELLO DISPUTATA A PONTE PATTOLI L’11.5.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 72 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 14.5.2003 pubblicato lo stesso giorno – Campionato Regionale Femminile – girone “A”) PER: Ø Obbligo di risarcire i danni subiti dall’impianto sportivo di Ponte Pattoli di Perugia.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 82 del 11/06/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.C. FEMMINILE DI CITTA’ DI CASTELLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA A.C. FEMMINILE CITTA’ DI CASTELLO – JULIA SPELLO DISPUTATA A PONTE PATTOLI L’11.5.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 72 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 14.5.2003 pubblicato lo stesso giorno – Campionato Regionale Femminile – girone “A”) PER: Ø Obbligo di risarcire i danni subiti dall’impianto sportivo di Ponte Pattoli di Perugia. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.6.2003, la seguente decisione. F A T T O SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la Soc. A.C. Femminile Città di Castello, adducendo i seguenti: M O T I V I Ø La reclamante non si ritiene responsabile dei danni prodotti all’impianto. E PERTANTO CHIEDEVA: la revisione del provvedimento. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara ed il legale rappresentante della Società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva: · Il rapporto di gara e le precisazioni fornite dall’arbitro hanno valore di prova privilegiata nel giudizio sportivo. · Ciò chiarito, va evidenziato che il direttore di gara ha confermato di aver constatato i danni all’impianto sportivo descritti nell’allegato al referto di gara ed ha precisato di non aver potuto identificare gli autori degli stessi. · Posto che lo stesso direttore di gara ha anche riferito che le opposte tifoserie hanno dato vita a degli “scontri tra loro”, ritiene questa Commissione che, in assenza di ulteriori precisazioni, i danni debbono essere poste a carico di entrambe le Società interessate alla gara nella misura del 50%. P.Q.M. In riforma della delibera del G.S. riportata nel C.U. in premessa indicato, di porre a carico delle Società A.C. Femminile Città di Castello e Julia Spello l’obbligo di risarcire alla Soc. Ponte Pattoli i danni causati all’impianto sportivo di quest’ultima Società nel corso della gara A.C. Femminile Città di Castello - Julia Spello disputata a Ponte Pattoli l’11.5.2003. · ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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