COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 21 del 07/11/2002 – pubbl. su www.figctaa.it DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C Gara del 25/10/2002 RAVINENSE – POMAROLO

COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 21 del 07/11/2002 – pubbl. su www.figctaa.it DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C Gara del 25/10/2002 RAVINENSE – POMAROLO Il Giudice Sportivo preso atto della lettera di data 31/10/2002 della Società U.S. Ravinense con la quale segnala che la gara del Campionato di Calcio a Cinque RAVINENSE – POMAROLO del 25/10/2002 si è conclusa con il punteggio di 5 – 8 per la Società Pomarolo anzichè 4 – 8 come riportato sul C.U. n. 20 del 31/10/2002; sentito il direttore di gara che, con lettera del 5/11/2002 conferma la circostanza, ribadendo che si è trattato di un errore di trascrizione del risultato sul rapporto di gara; delibera che il risultato della gara RAVINENSE – POMAROLO del Campionato di Calcio a Cinque del 25/10/2002 deve intendersi: RAVINENSE – POMAROLO 5 – 8
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