COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 23 del 14/11/2002 – pubbl. su www.figctaa.it DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE Gara del 2/11/2002 ROVERETO – APPIANO

COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 23 del 14/11/2002 – pubbl. su www.figctaa.it DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE Gara del 2/11/2002 ROVERETO – APPIANO Il Giudice Sportivo - visto il preannuncio reclamo ritualmente proposto dalla Società F.C. Appiano; - letto il successivo reclamo con il quale la Società denuncia che la U.S. Rovereto nella gara in epigrafe ha fatto giocare il calciatore GUBERT Giuseppe, squalificato per una giornata nella gara del Campionato di Eccellenza ROVERETO – ARCO del 27/10/2002 di cui al C.U. n. 20 del 31/10/2002; - avendo la Società Rovereto disputato nella stessa giornata le gare dei Campionati di Eccellenza e Juniores Regionale delibera giusto quanto disposto dall’articolo 12 punto 5 lettera a) del C.G.S. 1) di infliggere alla Società U.S. Rovereto la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio: ROVERETO 0 – APPIANO 2 2) di comminare al giocatore Gubert Giuseppe una ulteriore squalifica di una giornata di gara; 3) di inibire il Signor Cortesi Franco dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, dal 14/11/2002 al 12/12/2002; 4) di comminare alla Società U.S. Rovereto l’ammenda di Euro 52,00 per responsabilità oggettiva; 5) di restituire alla Società F.C. Appiano la tassa reclamo in quanto lo stesso è stato accolto.
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