Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°22 del 20 Novembre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it – Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE S.S. SCARDOVARI Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Com. n. 21 del 13/11/2002 – Squalifica per 3 giornate giocatore Tisato Matteo – Campionato di Promozione
Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°22 del 20 Novembre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it
- Delibere della Commissione Disciplinare
OPPOSIZIONE S.S. SCARDOVARI
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Com. n. 21 del 13/11/2002 - Squalifica per 3 giornate giocatore Tisato Matteo - Campionato di Promozione
La Società S.S. Scardovari ha proposto rituale reclamo avverso la deliberazione del Giudice Sportivo Regionale, pubblicata sul Com. Uff. n. 21 del 13/11/2002, con la quale veniva inflitta la sanzione della squalifica per tre giornate al proprio calciatore Tisato Matteo “per aver, dopo l’espulsione, inveito contro un giocatore avversario e contro la terna (a fine gara) con espressioni ingiuriose”.
La Società reclamante asserisce che la pena inflitta appare eccessiva rispetto al fatto commesso.
La Commissione Disciplinare
effettuati accertamenti ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado;
ritenuto che la sanzione inflitta appare congrua in relazione allo svolgimento dell’episodio oggetto del giudizio
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
· di respingere il reclamo presentato dalla Società S.S. Scardovari;
· di confermare la squalifica per tre giornate assunta nei confronti del calciatore Tisato Matteo;
· di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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