COMITATO REGIONALE VENETO – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°27 del 18 Dicembre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it – Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE U.S. MALO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 24 del 27/11/2002 – Squalifica giocatore Broccardo Marco per cinque giornate – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°27 del 18 Dicembre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it - Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE U.S. MALO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 24 del 27/11/2002 - Squalifica giocatore Broccardo Marco per cinque giornate - Campionato di Promozione La Società U.S. Malo ha proposto rituale reclamo avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata sul Com. Uff. n. 24 del 27/11/2002 con la quale veniva inflitta la sanzione della squalifica per cinque giornate al calciatore Broccardo Marco “per aver protestato contro l’arbitro, cercando di sospingerlo (contrariato da una decisione sfavorevole), per aver usato linguaggio blasfemo accompagnandolo con pesanti insulti al momento della espulsione. Sanzione aggravata perché Capitano”. La Società reclamante asserisce che il provvedimento inflitto al sopracitato calciatore appare eccessivo e non conforme ai fatti commessi. la Commissione Disciplinare effettuati accertamenti ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito il legale rappresentante della Società opponente; sentito l’arbitro per le vie brevi, il quale ha confermato quanto esposto nel proprio rapporto di gara, precisando ulteriormente di esservi stato contatto fisico con il giocatore Broccardo Marco; ritenuto che la sanzione inflitta appare congrua in relazione allo svolgimento dell’episodio oggetto del giudizio; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado; ritenuto che la sanzione inflitta appare congrua in relazione allo svolgimento dell’episodio oggetto del giudizio P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera · di respingere il reclamo presentato dalla Società U.S. Malo; · di confermare la squalifica di cinque giornate a carico del giocatore Broccardo Marco; · di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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