COMITATO REGIONALE VENETO – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°29 dell’8 Gennaio 2003 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it – Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE VENEXIA CALCIO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 28 del 2/1/2003 – Squalifica per quattro giornate giocatore Zangrando Gionata – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°29 dell’8 Gennaio 2003 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it - Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE VENEXIA CALCIO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 28 del 2/1/2003 - Squalifica per quattro giornate giocatore Zangrando Gionata - Campionato di Promozione La Società Venexia Calcio ha proposto rituale reclamo avverso la deliberazione del Giudice Sportivo, pubblicata sul Com. Uff. n. 28 del 2/1/2003, con la quale veniva inflitta la sanzione della squalifica per quattro giornate al proprio calciatore Zangrando Gionata “per offese pesantissime contro l’arbitro, accompagnate da atteggiamento animoso e minaccioso grave”. La Società reclamante asserisce che la pena inflitta appare eccessiva rispetto al fatto commesso. La Commissione Disciplinare effettuati accertamenti ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentiti per le vie brevi l’arbitro ed un suo assistente che hanno confermato quanto esposto nei loro rapporti di gara; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado; ritenuto che la sanzione inflitta appare congrua in relazione allo svolgimento dell’episodio oggetto del giudizio P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera · di respingere il reclamo presentato dalla Società Venexia; · di confermare la squalifica per quattro giornate assunta nei confronti del calciatore Zangrando Gionata; · di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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