COMITATO REGIONALE VENETO – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°20 del 6 Novembre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it – Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE SOCIETÀ UNION VIGONTINA Avverso delibera Giudice Sportivo C.R. Veneto di cui al Com. n. 17 del 23/10/2002 – Squalifica giocatore Dal Pozzo Lorenzo sino al 23/12/2002; Squalifica allenatore Vignando Michele sino all’11/11/2002 – Campionato Juniores Regionale
COMITATO REGIONALE VENETO – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°20 del 6 Novembre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it
- Delibere della Commissione Disciplinare
OPPOSIZIONE SOCIETÀ UNION VIGONTINA
Avverso delibera Giudice Sportivo C.R. Veneto di cui al Com. n. 17 del 23/10/2002 - Squalifica giocatore Dal Pozzo Lorenzo sino al 23/12/2002; Squalifica allenatore Vignando Michele sino all’11/11/2002 - Campionato Juniores Regionale
La Società Union Vigontina ha proposto rituale reclamo avverso le deliberazioni in oggetto assunte dal Giudice Sportivo e pubblicate sul Com. Uff. n. 17 del 23/10/2002, con le quali venivano inflitte le seguenti sanzioni :
· squalifica al giocatore Dal Pozzo Lorenzo sino al 23/12/2002, espulso “perché al termine della gara si complimentava mellifluamente con l’arbitro stringendogli la mano con forza, trascinandolo in avanti per circa 4 metri”;
· squalifica sino all’11/11/2002 all’allenatore Vignando Michele, “perché a fine gara teneva nei confronti dell’arbitro un comportamento irrispettoso, offensivo e minaccioso”.
La Società reclamante asserisce che le pene inflitte appaiono eccessive.
La C.D. dichiara preliminarmente improponibile il reclamo nella parte riguardante il provvedimento della squalifica a carico dell’allenatore Vignando Michele e ciò ai sensi dell’art. 41, 3° comma, lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva che stabilisce la non impugnabilità della squalifica dei tecnici fino ad un mese.
La Commissione Disciplinare, per quanto attiene il provvedimento di squalifica sino al 23/12/2002 a carico del giocatore Dal Pozzo Lorenzo
valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
sentito per le vie brevi l’arbitro;
sentito il rappresentante legale della Società interessata;
ritenuto, anche alla luce dei chiarimenti pervenuti, che il fatto ascritto presenta contorni di minor gravità
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare
delibera
· di accogliere parzialmente il reclamo avanzato dalla Società Union Vigontina;
· di ridurre la squalifica a carico del giocatore Dal Pozzo Lorenzo, riconducendola sino al 10/12/2002;
· la tassa reclamo non è stata versata.
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