COMITATO REGIONALE VENETO – CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°27 del 18 Dicembre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it – Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE U.S. PEGOLOTTE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 21 del 3/12/2002 – Squalifica giocatore Gobbo Luca per cinque giornate – Campionato Juniores Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO – CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°27 del 18 Dicembre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it - Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE U.S. PEGOLOTTE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 21 del 3/12/2002 - Squalifica giocatore Gobbo Luca per cinque giornate - Campionato Juniores Provinciale La Società U.S. Pegolotte ha proposto rituale reclamo avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Padova, pubblicata sul Com. Uff. n. 21 del 3/12/2002 con la quale veniva inflitta la sanzione della squalifica per cinque giornate al calciatore Gobbo Luca “per aver colpito violentemente un avversario con un pugno alla tempia destra procurandogli un temporaneo danno fisico, tanto da necessitare al termine della gara un controllo al pronto soccorso”. La Società reclamante asserisce che il provvedimento inflitto al sopracitato calciatore appare eccessivo e non conforme ai fatti commessi. la Commissione Disciplinare effettuati accertamenti ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado; ritenuto che la sanzione inflitta appare congrua in relazione allo svolgimento dell’episodio oggetto del giudizio P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera · di respingere il reclamo presentato dalla Società U.S. Pegolotte; · di confermare la squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Gobbo Luca; · di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it