COMITATO REGIONALE VENETO – CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°31 del 22 Gennaio 2003 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it – Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE POL. TORREGLIA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 21 del 3/12/2002 – Applicazione art. 12/5 del C.G.S. Partita Torreglia-Mestrino del 23/11/2002 – Campionato Juniores Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO – CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°31 del 22 Gennaio 2003 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it - Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE POL. TORREGLIA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 21 del 3/12/2002 - Applicazione art. 12/5 del C.G.S. Partita Torreglia-Mestrino del 23/11/2002 - Campionato Juniores Provinciale La Società Pol. Torreglia ha proposto rituale reclamo avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Padova, pubblicata sul Com. Uff. n. 21 del 3/12/2002, con la quale veniva inflitta nei suoi confronti la sanzione sportiva della perdita della gara in oggetto per 0-2 - in applicazione dell’art. 12, 5° comma del C.G.S. - perché nel corso dell’incontro in questione “la Pol. Torreglia concretamente impiegava n. 6 giocatori fuori quota (anziché i consentiti 5), contravvenendo così alle regole disposte in materia dalla Lega Nazionale Dilettanti e apparse nel Comunicato Ufficiale n. 1 del C.R. Veneto dell’1/7/2002, al punto A/9 lettera b). La Società reclamante dissente dall’adozione del provvedimento della perdita della gara per 0-2, asserendo di aver impiegato in occasione dell’incontro contestato soltanto n. 5 giocatori “fuori quota”. La Commissione Disciplinare effettuati accertamenti ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti; evasa la richiesta della Società opponente relativa alla trasmissione degli atti di gara; accertato che in particolare la Società reclamante lamenta l’erronea indicazione del giocatore Cesaro Dario (n. 14) in luogo del calciatore Gomiero Stefano (n. 15), effettivamente entrato in sostituzione di altro atleta; sentito il legale rappresentante della Società opponente; presenti i giocatori della Pol. Torreglia Gomiero Stefano e Cesaro Dario muniti di personale documento di identità; sentito l’arbitro che ha effettivamente identificato nel Sig. Gomiero Stefano (nato il 14-06-1986) il giocatore che ha sostituito al 32’ del 2° tempo il calciatore Masiero Dario, erroneamente indicato nel referto come Cesaro Dario n. 14; accertato altresì che il giocatore Gomiero Stefano non rientra nella categoria dei “Fuori quota”, essendo nato il 14/6/1986 P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera · di accogliere il reclamo presentato dalla Società Pol. Torreglia; · di omologare la gara in epigrafe con il risultato acquisito in campo : Torreglia - Mestrino 4 - 3; · di disporre l’accredito della tassa reclamo versata.
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