COMITATO REGIONALE VENETO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N°16 DEL 16 OTTOBRE 2002 – PUBBL. SU WWW.FIGCVENETOCALCIO.IT – Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.C. LUSIANA CONCO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Com. n. 15 del 9/10/2002 – Inibizione Sig. Cortese Mario (Dirigente) sino al 9/12/2002 – Camp. 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N°16 DEL 16 OTTOBRE 2002 – PUBBL. SU WWW.FIGCVENETOCALCIO.IT
- Delibere della Commissione Disciplinare
OPPOSIZIONE A.C. LUSIANA CONCO
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Com. n. 15 del 9/10/2002 - Inibizione Sig. Cortese Mario (Dirigente) sino al 9/12/2002 - Camp. 1^ Categoria
La Società A.C. Lusiana Conco ha proposto rituale reclamo avverso la deliberazione del Giudice Sportivo Regionale, pubblicata sul Com. Uff. n.15 del 9/10/2002, con la quale veniva inflitta la sanzione della inibizione sino al 9/12/2002 al proprio dirigente Sig. Cortese Mario “perché al termine della gara contestava l’arbitro afferrandolo per la maglietta, spingendolo più volte e profferendo frasi irriguardose”.
La Società reclamante asserisce che la pena inflitta appare eccessiva rispetto al fatto commesso.
La Commissione Disciplinare
effettuati accertamenti ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado;
ritenuto che la sanzione inflitta appare congrua in ordine alle infrazioni operate al Sig. Cortese
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
· di respingere il reclamo avanzato dalla Società Lusiana Conco;
· di confermare l’inibizione sino al 9/12/2002 nei confronti del Sig. Cortese Mario,
di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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