COMITATO REGIONALE VENETO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°24 del 27 Novembre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it – Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE CALCIO SPINEDA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Com. n. 22 del 20/11/2002 – Squalifica per tre giornate giocatore Zorzi Mario; Squalifica per due giornate giocatori De Comite Cosimo e Ziliotto Andrea – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°24 del 27 Novembre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it - Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE CALCIO SPINEDA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Com. n. 22 del 20/11/2002 - Squalifica per tre giornate giocatore Zorzi Mario; Squalifica per due giornate giocatori De Comite Cosimo e Ziliotto Andrea - Campionato di 1^ Categoria La Società Calcio Spineda ha proposto rituale reclamo avverso la deliberazione del Giudice Sportivo Regionale, pubblicata sul Com. Uff. n. 22 del 20/11/2002 con la quale veniva inflitta la sanzione della squalifica per tre giornate al calciatore Zorzi Mario ”per comportamento offensivo ed aggressivo nei confronti dell’arbitro al termine della gara” e la squalifica per due giornate ai giocatori De Comite Cosimo e Ziliotto Andrea “per insulti all’arbitro a fine gara”. La Società reclamante asserisce che i provvedimenti inflitti ai sopracitati calciatori appaiono eccessivi e non conformi ai fatti commessi. La C.D. dichiara preliminarmente improponibile il reclamo nella parte riguardante la sanzione della squalifica per due giornate nei confronti dei giocatori Comite Cosimo e Ziliotto Andrea e ciò ai sensi dell’art. 41, 3° comma, lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva. Per quanto attiene la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Zorzi Mario, la Commissione Disciplinare effettuati accertamenti ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito per le vie brevi l’arbitro che ha confermato di aver identificato il giocatore Zorzi Mario sulla base del numero di maglia valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado; ritenuto che la sanzione inflitta appare congrua in relazione allo svolgimento dell’episodio oggetto del giudizio P.Q.M. la Commissione Disciplinare, per quanto attiene il provvedimento della squalifica del giocatore Zorzi Mario delibera · di respingere il reclamo presentato dalla Società Calcio Spineda; · di confermare la squalifica per tre giornate assunta nei confronti del calciatore Zorzi Mario; · di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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