COMITATO REGIONALE VENETO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°19 del 30 Ottobre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it – Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE U.S.C. VIRTUS TAGGÌ Avverso regolarità gara Valsugana 98 – Virtus Taggì del 20/10/2002 – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°19 del 30 Ottobre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it - Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE U.S.C. VIRTUS TAGGÌ Avverso regolarità gara Valsugana 98 - Virtus Taggì del 20/10/2002 - Campionato di 2^ Categoria La Società U.S.C. Virtus Taggì ha presentato opposizione avverso la regolarità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione del giocatore Bou Salman Hassan Hussein (Valsugna 98) perché non tesserato. La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali di gara, lette le controdeduzioni prodotte dalla Pol. Valsugana 98; esperiti i rituali accertamenti, accertato che il giocatore Bou Salman Hassan Hussein è regolarmente tesserato a favore della Società Valsugana 98 con decorrenza 30 agosto 2002 P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera · di respingere il reclamo avanzato dall’U.S.C. Virtus Taggì, confermando il risultato dell’incontro acquisito in campo : Valsugana 98 - Virtus Taggì 1 - 1; · di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it