COMITATO REGIONALE VENETO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°15 del 9 Ottobre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it – Delibere della Commissione Disciplinare – Opposizione A.C. Union Aurora Cavalponica Avverso regolarità gara Locara – Union Aurora Cavalponica del 22/9/2002 – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°15 del 9 Ottobre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it - Delibere della Commissione Disciplinare - Opposizione A.C. Union Aurora Cavalponica Avverso regolarità gara Locara - Union Aurora Cavalponica del 22/9/2002 - Campionato di 2^ Categoria L’A.C. Union Aurora Cavalponica ha presentato opposizione avverso la regolarità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione del giocatore Scarsetto Marco (Locara) perché squalificato. La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali di gara ed esperiti i rituali accertamenti, ha rilevato che il giocatore Scarsetto Marco era effettivamente colpito da provvedimento di squalifica per una giornata di gara, secondo quanto pubblicato sul Com. Uff. n. 49 del 15/05/2002 del C.R. Veneto, riportato nell’allegato al Com. n. 55 del 28/6/2002 del C.R.V. L’U.S. Locara non ha presentato alcuna controdeduzione. P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera · di accogliere il reclamo avanzato dall’A.C. Union Aurora Cavalponica, infliggendo alla Società Locara la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-2, in base a quanto disposto dall’art. 12 n. 5/a del C.G.S.; · di disporre l’accredito della tassa reclamo versata. La Commissione Disciplinare delibera inoltre di infliggere alla Società Locara la sanzione dell’ammenda di € 52,00 in quanto responsabile di aver impegnato, in gara ufficiale, un giocatore squalificato.
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