COMITATO REGIONALE VENETO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°22 del 20 Novembre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it – Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.C. BROGLIANO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Com. n. 20 del 6/11/2002 – Squalifica per 3 giornate giocatore Zamperetti Federico – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°22 del 20 Novembre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it - Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.C. BROGLIANO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Com. n. 20 del 6/11/2002 - Squalifica per 3 giornate giocatore Zamperetti Federico - Campionato di 2^ Categoria La Società A.C. Brogliano ha proposto rituale reclamo avverso la deliberazione del Giudice Sportivo Regionale, pubblicata sul Com. Uff. n. 20 del 6/11/2002, con la quale veniva inflitta la sanzione della squalifica per tre giornate al proprio calciatore Zamperetti Federico “una giornata per l’espulsione (dopo essere stato ammonito per fallo su un avversario, veniva nuovamente ammonito dall’arbitro) e due giornate perché, dopo la notifica del provvedimento, insultava l’arbitro”. La Società reclamante asserisce che la pena inflitta appare eccessiva rispetto al fatto commesso. La Commissione Disciplinare effettuati accertamenti ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado; ritenuto che la sanzione inflitta appare congrua in relazione allo svolgimento dell’episodio oggetto del giudizio P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera · di respingere il reclamo presentato dall’A.C. Brogliano; · di confermare la squalifica per tre giornate assunta nei confronti del calciatore Zamperetti Federico; · di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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