Comitato regionale veneto – Campionato Di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°24 del 27 Novembre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it – Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.C. S. PIETRO IN VOLTA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Com. n. 21 del 13/11/2002 – Squalifica sino al 30/12/2002 giocatore Vianello Fabio – Campionato di 2^ Categoria

Comitato regionale veneto – Campionato Di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°24 del 27 Novembre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it - Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.C. S. PIETRO IN VOLTA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Com. n. 21 del 13/11/2002 - Squalifica sino al 30/12/2002 giocatore Vianello Fabio - Campionato di 2^ Categoria La Società A.C. S. Pietro in Volta ha proposto rituale reclamo avverso la deliberazione del Giudice Sportivo Regionale, pubblicata sul Com. Uff. n. 21 del 13/11/2002 con la quale veniva inflitta la sanzione della squalifica fino al 30 Dicembre 2002 al proprio calciatore Vianello Fabio perché “espulso per violenza verso un giocatore avversario, dopo la notifica del provvedimento, stringeva la mano all'arbitro sarcasticamente con forza e, senza lasciargliela, proferiva insulti e minacce; successivamente veniva allontanato con forza dai compagni”. La Società reclamante asserisce che la pena inflitta appare eccessiva rispetto al fatto commesso. La Commissione Disciplinare effettuati accertamenti ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado; ritenuto che la sanzione inflitta appare congrua in relazione allo svolgimento dell’episodio oggetto del giudizio P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera · di respingere il reclamo presentato dalla Società A.C. S.Pietro in Volta; · di confermare la squalifica sino al 30 Dicembre 2002 assunta nei confronti del calciatore Vianello Fabio; · di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it