COMITATO REGIONALE VENETO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°26 del 11 Dicembre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it – Delibere della Commisione Disciplinare – Opposizione A.C. Torrebelvicino Avverso regolarità gara Concordia Schio – Torrebelvicino dell’1/12/2002 – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°26 del 11 Dicembre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it
- Delibere della Commisione Disciplinare
- Opposizione A.C. Torrebelvicino
Avverso regolarità gara Concordia Schio - Torrebelvicino dell’1/12/2002 - Campionato di 2^ Categoria
L’A.C. Torrebelvicino ha presentato opposizione avverso la regolarità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione del giocatore Bille Carlo (Concordia Schio) perché squalificato.
La Commissione Disciplinare
visti gli atti ufficiali di gara ed esperiti i rituali accertamenti:
rilevato che il giocatore Bille Carlo era effettivamente colpito da provvedimento di squalifica per una giornata di gara, per aver raggiunto il numero di quattro ammonizioni, secondo quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale del C.R.V. n. 22 del 20/11/2002;
letta la memoria difensiva della Società Concordia Schio, la quale, sotto il profilo procedurale, eccepisce la carenza del potere di rappresentanza del sottoscrittore del reclamo (il Segretario Lotto Carlo, in luogo del Presidente dell’A.C. Torrebelvicino) e, nel merito, afferma comunque che la sanzione era stata scontata dal giocatore Bille Carlo in occasione dell’incontro del Campionato di 2^ Categoria Poleo Aste-Concordia del 24/11/2002;
lette le controdeduzioni dell’A.C. Torrebelvicino, che ha tempestivamente indicato gli estremi della delega che conferiva, ai sensi dell’art. 4, comma 5° del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, il potere di rappresentanza al sottoscrittore del reclamo;
-avuto presente il consolidato orientamento della Commissione d’Appello Federale (Cfr ad es. Com. Uff. n. 18/C del 20.2.1987; e Com. Uff. n. 21-22/C del 3-10.2.2000), secondo cui nel caso di soggetto delegato che sottoscriva un atto ufficiale questi “deve sempre indicare, contestualmente alla sottoscrizione, gli estremi della delega o allegare la stessa all’atto sottoscritto” a pena di inammissibilità;
-ritenuto peraltro che nel caso in esame la sanzione della inammissibilità non possa trovare applicazione per un superiore principio di economia processuale, stante la ricordata tempestiva legittimazione dei poteri da parte del soggetto delegato, intervenuta ancora in pendenza del termine - ad oggi corrente - per eventualmente riproporre rituale reclamo avverso l’omologazione del risultato della gara;
rilevato che l’incontro Poleo Aste-Concordia del 24/11/2002 non è stato portato a termine (come si evince dal Com. Uff. del C.R. Veneto n. 24 del 27/11/2002 punto 2.2.2.) e che pertanto ai sensi dell’art. 17, 4° comma del C.G.S. (“le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica....”) la sanzione a carico del giocatore Bille Carlo non poteva reputarsi scontata con riferimento a detta gara;
ritenuto quindi che la squalifica del giocatore Bille Carlo doveva essere scontata nella gara dell’1/12/2002, la cui regolarità è stata tempestivamente impugnata dall’A.C. Torrebelvicino
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
· di accogliere il reclamo avanzato dall’A.C. Torrebelvicino, infliggendo alla Società PGS Concordia Schio la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-2, in base a quanto disposto dall’art. 12, comma 5°/a del C.G.S.;
· di infliggere alla Società PGS Concordia Schio la sanzione dell’ammenda di € 52,00 in quanto responsabile di aver impegnato, in gara ufficiale, un giocatore squalificato.
La tassa reclamo non è stata versata.
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