COMITATO REGIONALE VENETO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°28 del 2 Gennaio 2003 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara BOSARESE – STIENTESE del 15/12/ 2002

COMITATO REGIONALE VENETO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°28 del 2 Gennaio 2003 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara BOSARESE - STIENTESE del 15/12/ 2002 Sciogliendo la riserva di cui al Com.Uff. n.27 del 18/12/2002. Esaminato il rapporto dell'arbitro (sentito anche per le vie brevi) dal quale risulta che la gara è stata sospesa al 33' del 2° tempo, per rissa scoppiata in campo tra i giocatori delle due squadre. Rilevato che la rissa è originata dall'impatto - non involontario - di un giocatore della Società Stientese con un avversario (dopo che questi aveva realizzato una rete su calcio di rigore) provocando subito la reazione di alcuni compagni di quest'ultimo con immediato scambio di violenze ed altro (e con coinvolgimento di altri giocatori dell'una e dell'altra squadra, creando una situazione tale da impedire che la gara potesse proseguire). Considerato che al provvedimento di sospensione della partita l'arbitro (rimasto per altro estraneo alla zuffa e con incolumità personale mai in pericolo) si è determinato dopo aver invano atteso che cessassero gli scontri tra i più turbolenti e dopo essere ricorso - per rimettere la gara sul binario della normalità - solo a richiami piuttosto blandi, mentre sarebbero occorsi interventi decisi (con minacce prima di espulsioni, poi con la estrazione di cartellini rossi, insieme alla intimazione ai responsabili delle due società, presenti in panchina, di attivarsi per sedare il tafferuglio). Evidenziato pertanto che la mancata adozione di rimedi - come quelli appena citati - e degli altri (usuali in casi del genere) fa ritenere che la sospensione non sia stata confacentemente assunta. Tutto ciò premesso, il Giudice Sportivo delibera doversi la gara ripetere (a data da esser stabilita dal Comitato); inoltre - fermi i provvedimenti disciplinari già comminati (e contenuti nel precedente comunicato) il Giudice Sportivo dispone a carico dei giocatori dell'una e dell'altra squadra - indicati dall'arbitro nel suo referto (ma da lui non formalmente espulsi non avendo della espulsione effettuato rituale notifica) tra i principali implicati nella rissa (già cautelativamente sospesi) la revoca della sospensione, contemporaneamente determinando, nei loro confronti, le sanzioni che seguono: · SOCIETA' BOSARESE - Fiorati Andrea Squalifica per una giornata (già scontata) - Cappelletto Andrea Squalifica per una giornata (già scontata) · SOCIETA' STIENTESE - Manzoli Mattia Squalifica per una giornata (già scontata) - Cecchetto Davide Squalifica per una giornata (già scontata) - Milan Mario Squalifica per una giornata (già scontata) - Pavanelli Andrea Squalifica per una giornata (già scontata) - Bacchiega Roberto Squalifica per tre giornate (una giornata già scontata) per comportamento violento verso avversario all'origine della conseguente rissa - Confermata la squalifica fino al 7/1/2003 all'A.A. Dalla Torre Mario
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