COMITATO REGIONALE VENETO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°20 del 6 Novembre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it – Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE G.S. CASTION Avverso regolarità gara Fanzolo – Castion del 20/10/2002 – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°20 del 6 Novembre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it - Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE G.S. CASTION Avverso regolarità gara Fanzolo - Castion del 20/10/2002 - Campionato di 3^ Categoria La Società G.S. Castion ha presentato opposizione avverso la regolarità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione del giocatore Nussio Nicola (Fanzolo). La Commissione Disciplinare esaminati gli atti ufficiali di gara; esperiti i rituali accertamenti; lette le controdeduzioni dell’U.S. Fanzolo, con le quali la Società dichiara di aver commesso unicamente un errore materiale nella compilazione della distinta della formazione della propria squadra relativa all’incontro in oggetto, avendo indicato il nominativo di Nussio Nicola, anziché di Nussio Luca, come comprovato dal numero della tessera di riconoscimento (n. 252442) - emessa dalla L.N.D. - e corrispondente al calciatore Nussio Luca (unico giocatore tesserato dall’U.S. Fanzolo con tale cognome); constatato inoltre che, comunque, l’arbitro ha provveduto, a fine gara, su richiesta del G.S. Castion, a controllare i documenti presentati dall’U.S. Fanzolo dai quali risultava l’identità del calciatore Nussio Luca P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera · di respingere il reclamo avanzato dal G.S. Castion; · di confermare l’omologazione della gara con il risultato acquisito in campo : Fanzolo-Castion 7-0; · di infliggere all’U.S. Fanzolo l’ammenda di € 52,00, perché in seguito alla negligenza commessa nella compilazione della distinta di gara, ha indotto in errore la Consorella Castion, che per tale motivo ha presentato reclamo in ordine alla regolarità dell’incontro predetto; · di disporre nei confronti del G.S. Castion l’addebito della tassa reclamo non versata.
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