COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°15 del 07/11/2002 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA S.S.CASALECCHIO 1921 avverso squalifica per 4 giornate calc.PANCALDI ALESSANDRO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 13 del 24.10.2002 gara CASALECCHIO-OSTELLATO del 20.10.2002
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CAMPIONATO DI PROMOZIONE - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°15 del 07/11/2002 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA S.S.CASALECCHIO 1921
avverso squalifica per 4 giornate calc.PANCALDI ALESSANDRO
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 13 del 24.10.2002
gara CASALECCHIO-OSTELLATO del 20.10.2002
La S.S.CASALECCHIO 1921 ricorre avverso il sopra indicato provvedimento e, nel dichiararsi
"consapevole dell'inqualificabilità del gesto compiuto dal nostro giocatore nei confronti dell'avversario(stiamo parlando di
uno sputo) pur attuato a seguito di reciproche provocazioni che comunque non giustificano in alcun modo quanto
avvenuto, riteniamo comunque che tale fallo comportamentale possa essere punito in misura più contenuta; chiediamo
pertanto una riduzione della sanzione".
La Commissione
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che dal dettagliato referto di gara si evince che il calc.PANCALDI sputava contro un avversario,
colpendolo in viso;
- ritenuto di non potere accedere alla richiesta della reclamante, anche perché, proprio recentemente, la
C.A.F. ha assimilato lo sputo ad un "vero e proprio atto di violenza, per il dispregio morale altissimo e la latente violenza
fisica che sottintende",
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc.PANCALDI
ALESSANDRO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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