COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°19 del 05/12/02 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.CLASSE avverso squalifica per 3 giornate calc.BERTACCINI PAOLO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 17 del 21.11.2002 gara CESENATICO-CLASSE del 17.11.2002

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CAMPIONATO DI PROMOZIONE - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°19 del 05/12/02 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.CLASSE avverso squalifica per 3 giornate calc.BERTACCINI PAOLO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 17 del 21.11.2002 gara CESENATICO-CLASSE del 17.11.2002 L'U.S.CLASSE, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il provvedimento sopra indicato affermando che "nell'azione incriminata il ns.tesserato PAOLO BERTACCINI ha solo spintonato bruscamente l'avversario, pertanto non ha usato violenza, quindi riteniamo che sia stato punito in maniera eccessiva e pertanto chiediamo una riduzione della squalifica". La Commissione, - visti gli atti ufficiali; -preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, ha precisato che, secondo quanto gli riferì l'assistente, il calc.BERTACCINI, dopo essere caduto a terra per un contrasto di gioco, rialzandosi appoggiò le mani sul collo di un calciatore avversario, lasciando poi, quasi subito, la presa, venendo conseguentemente espulso; ritenuto che il comportamento del calc.BERTACCINI possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre a 2 le giornate di squalifica del calc. BERTACCINI PAOLO. Nulla dispone per la tassa non versata.
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