COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°21 del 19/12/2002 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 8/12/2002 COLORNO – POVIGLIESE
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CAMPIONATO DI PROMOZIONE - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°21 del 19/12/2002 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 8/12/2002 COLORNO - POVIGLIESE
Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U.n.20 del 12/12/2002, esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito
di tempestivo preannuncio della soc.COLORNO, con il quale lamenta l'irregolare svolgimento della gara per aver la soc.
POVIGLIESE violato la normativa inerente la presenza di impiego dei giovani calciatori nati nel 1982, come da C.U.n.40
del 18/04/2002 del C.R.E.R.; che nella fattispecie, a detta della istante, la soc. Povigliese non aveva reintegrato in campo
i
l giovane calciatore espulso durante la gara, esattamente il n.8 ARTONI MASSIMILIANO (Nato Il 24/10/1982)
proseguendo l'incontro (12 minuti) privo di un giocatore nato nel 1982 (Che Successivamente Al 19° Del Secondo Tempo
Effettuava Una Sostituzione - Ceccato Riccardo, Nato Il 15/02/1982 Rilevava Lolli Danilo) chiedendo pertanto
l'applicazione dell'art.12 comma 5) C.G.S.. Osserva questo G.S.: le società hanno l'obbligo di impiegare sin dall'inizio e
per l'intera durata della gara un giocatore nato nel 1982; resta inteso che, in relazione a quanto precede, nei casi di
espulsione non vi è obbligo di garantire contestualmente in campo la presenza di un giovane calciatore nato nel 1982 o,
in caso di infortunio, allorquando tutte le sostituzioni sono state effettuate. In conclusione, pertanto, il reclamo della
soc.Colorno è da ritenersi infondato.
P.T.M.
delibera di respingere il reclamo della soc.Colorno e di omologare il risultato della gara Colorno - Povigliese con il
punteggio di 1-2; la tassa reclamo è da addebitare alla società reclamante.