COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°30 del 27/02/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.COMACCHIO LIDI avverso squalifica per 3 giornate calc.UGOLINI DAVIDE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 28 del 13.2.2003 gara LAVEZZOLA-COMACCHIO LIDI del 9.2.2003
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CAMPIONATO DI PROMOZIONE - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°30 del 27/02/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA U.S.COMACCHIO LIDI
avverso squalifica per 3 giornate calc.UGOLINI DAVIDE
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 28 del 13.2.2003
gara LAVEZZOLA-COMACCHIO LIDI del 9.2.2003
L'U.S.COMACCHIO LIDI ricorre avverso il sopra indicato provvedimento contestando, dianzi
tutto, la motivazione della seconda ammonizione del calc.UGOLINI e sostenendo che, a domanda del
dirigente accompagnatore ufficiale, l'arbitro avrebbe escluso offese da parte del calciatore.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, ha interamente confermato il referto originario,
dal quale si rileva che il calc.UGOLINI, espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento, gli
rivolgeva un epiteto offensivo;
- ritenuto che il comportamento messo in atto dal calc.UGOLINI possa essere punito con una
sanzione più contenuta,
d e l i b e r a
- di ridurre a 2 le giornate di squalifica del calc.UGOLINI DAVIDE.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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