COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – TORNEO NAZIONALE FORENSE – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°36 del 10/04/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA ORDINE AVVOCATI PATTI avverso squalifica per 3 giornate calc.GITTO ANDREA, CICCIARI ANTONIO e BARBIERA MARCO, ammenda di € 500 e perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 7 del 22.3.2003 gara PATTI-CATANIA del 15.3.2003

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - TORNEO NAZIONALE FORENSE - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°36 del 10/04/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA ORDINE AVVOCATI PATTI avverso squalifica per 3 giornate calc.GITTO ANDREA, CICCIARI ANTONIO e BARBIERA MARCO, ammenda di € 500 e perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 7 del 22.3.2003 gara PATTI-CATANIA del 15.3.2003 L'ORDINE AVVOCATI PATTI ricorre avverso i provvedimenti sopra riportati facendo presente che : 1) " se otto giocatori attorniano l'arbitro(fatto non vero), non significa necessariamente commettere atti impuri, ma semmai protestare con forza avverso decisioni ritenute erronee. Quando l'arbitro afferma di avere riconosciuto, tra gli otto, i giocatori GITTO, CICCIARI e BARBIERA, non significa che gli stessi hanno posto in essere comportamenti antisportivi"; 2) "non è vero che l'arbitro sia stato attorniato da ben otto giocatori; non è vero che l'arbitro sia stato colpito al livello della regione lombare da uno spettatore che lo avrebbe, nella circostanza, anche insultato e minacciato; non è vero che l'arbitro sia stato minacciato con tutte quelle frasi riferite nel suo rapporto. Vero è, infine, che lo stesso arbitro è stato ripetutamente apostrofato anche con epiteti offensivi da parte del pubblico(giammai da giocatori e dirigenti) e si è sentito rivolgere frasi che più che di minaccia sapevano di interiezioni goliardiche, ricorrenti sugli spalti dei nostri stadi"; 3) "in buona sostanza dallo stesso rapporto si può desumere che l'arbitro non è stato percosso o toccato da alcuno, né minacciato in modo serio e concreto da potere riportare un turbamento tale da impedirgli di potere continuare a dirigere la gara. Nella fattispecie, pertanto, l'arbitro non ha riportato un reale turbamento psichico né una menomazione fisica che potessero impedirgli di proseguire regolarmente la gara". Chiede la ripetizione della gara, l'annullamento dell'ammenda od una sua congrua riduzione, l'annullamento delle squalifiche o una loro riduzione. La Commissione, - dato atto che l'ORDINE AVVOCATI PATTI, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stato tempestivamente invitato, ha comunicato di non potere essere presente all'odierno dibattimento; - premesso che la parte del reclamo riguardante l'ammenda di € 500 non può essere presa in esame, ai sensi dell'art.24 del Regolamento del Torneo, parte che, conseguentemente, viene dichiarata inammissibile; - considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, ha integralmente confermato il referto originario dal quale si rileva che : 1) al 28° del secondo tempo otto calciatori del PATTI lo attorniavano, proferendo nei suoi confronti frasi ingiuriose e minacciose, riconoscendo fra questi i calc.GITTO e CICCIARI ( che gli rivolgevano frasi offensive) ed il calc.BARBIERA(che gli rivolgeva frasi minacciose); 2) il dirigente addetto all'arbitro, allontanato in precedenza, dopo avere aperto un cancello che permetteva di raggiungere il campo dalle tribune, si dirigeva verso l'arbitro proferendo frasi offensive; 3) nel contempo , mentre l'arbitro indietreggiava, veniva colpito al livello della regione lombare da un sostenitore del PATTI, entrato sul terreno di gioco dal cancello di cui sopra, che gli indirizzava offese e minacce, anche scurrili; 4) contemporaneamente entravano sul terreno di gioco altri due sostenitori del PATTI, già in precedenza fatti allontanare dal terreno di gioco, che lo offendevano e lo minacciavano gravissimamente, arrivando anche a dichiarare che lo sarebbero andati a cercare a Barcellona P.G.(abitazione dell'arbitro) per compiere atti estremi ed uno di questi cercava di afferrarlo per il collo, impeditone dall'intervento di alcuni giocatori del PATTI; 5) l'arbitro invitava il capitano del PATTI a fare uscire il dirigente ed i tre sostenitori che si erano posizionati nello spazio antistante gli spogliatoi dichiarando di volerlo aspettare li, ove sarebbe certamente passato, senza ottenere risultato; 6) l'arbitro, per evitare il peggiorare della situazione, decideva così di proseguire la gara pro forma; - non essendo emerse dalla esperita istruttoria fatti o situazioni atte a modificare il giudizio, e quindi le decisioni, assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso dell'ORDINE AVVOCATI PATTI, confermando in toto i provvedimenti impugnati. Dispone per l'incameramento della tassa versata.
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