COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – MEMORIAL AGOSTINI – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°43 del 29/05/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.P.LIDO ADRIANO avverso squalifica per 1 giornata calc.VISCONTI SALVATORE e per 2 + 3 giornate calc.BRANCATO MASSIMILIANO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 42 dell’8.5.2003 gare VITACALCIO-LIDO ADRIANO del 30.4.2003 e LIDO ADRIANO-ATLAS S.STEFANO del 3.5.2003
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - MEMORIAL AGOSTINI - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°43 del 29/05/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA A.P.LIDO ADRIANO
avverso squalifica per 1 giornata calc.VISCONTI SALVATORE e per 2 + 3 giornate
calc.BRANCATO MASSIMILIANO
delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 42 dell'8.5.2003
gare VITACALCIO-LIDO ADRIANO del 30.4.2003 e LIDO ADRIANO-ATLAS S.STEFANO del
3.5.2003
L'A.P.LIDO ADRIANO ricorre avverso i provvedimenti sopra riportati facendo presente, in primo
luogo, che nella distinta della gara del 30.4.2003 restituita dall'arbitro non vi erano annotazioni di squalifica dei
calc.VISCONTI e BRANCATO e di essere venuta a conoscenza della squalifica per 1 giornata del
calc.VISCONTI SALVATORE e per 2 giornate del calc.BRANCATO MASSIMILIANO "solo in data 7.5.2003
tramite il Comunicato per cui il sig.BRANCATO si è ritrovato con due squalifiche, causa della mancata
segnalazione, ciò comporta al giocatore di dover scontare il tutto nel prossimo Campionato 2003/2004. Al
riguardo si richiede almeno la sospensione della squalifica avvenuta nella prima gara (cioè quella non a
conoscenza)".
La Commissione,
- premesso che la parte del reclamo riguardante il calc.VISCONTI e la squalifica per 2 giornate
del calc.BRANCATO non può essere presa in esame in quanto verte su provvedimenti non impugnabili, ai
sensi dell’art.41 comma 3 lett.a) del C.G.S.(“Non sono impugnabili in alcuna sede i provvedimenti disciplinari
di squalifica dei calciatori fino a 2 giornate di squalifica), parte che, conseguentemente viene dichiarata
inammissibile;
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l'arbitro della gara Lido Adriano-Atlas S.Stefano, sentito a chiarimenti,
integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che il calc.BRANCATO, con la palla non a distanza
di gioco, colpiva con un pugno al collo un giocatore avversario,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando in toto i provvedimenti impugnati.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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