COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – COPPA REGIONE prima categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°7 del 12/09/02 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 8/ 9/2002 SAMMARTINESE – CAMPOGALLIANO
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - COPPA REGIONE prima categoria - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°7 del 12/09/02 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 8/ 9/2002 SAMMARTINESE - CAMPOGALLIANO
Il GIUDICE SPORTIVO esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla soc.
SAMMARTINESE con il quale si deduce l'irregolare svolgimento della gara per aver la soc. CAMPOGALLIANO utilizzato nel
corso della stessa il calciatore BEZZECCHI FABRIZIO squalificato per due gare effettive (Sanzione Comminata Con Il C.U.
N. 8 Del 20/09/2001 Dal G.S. Del Comitato Provinciale Di Modena) invocandosi la sanzione prevista dalle norme
Federali.
Rilevato, come si evince dai documenti ufficiali della gara che alla stessa ha preso parte il calciatore BEZZECCHI FABRIZIO,
che, non aveva titolo a parteciparvi in quanto squalificato per due gare effettive come si evince dal C.U. n. 8 del 20.09.2001
del C.P. di Modena.
Ritenuto che a tale condotta corrisponde, a carico della soc. CAMPOGALLIANO, la sanzione di cui all'art. 12 comma 5 lett.
A) del c.g.s. P.Q.M. delibera:
- di accogliere il reclamo della soc. SAMMARTINESE;
- di infliggere alla soc. CAMPOGALLIANO la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente risultato:
SAMMARTINESE 2 - CAMPOGALLIANO 0 ;
- di escludere dalla competizione la soc. CAMPOGALLIANO ;
- di non addebitare la tassa reclamo.