COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – COPPA ITALIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°20 del 12/12/2002 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA ALFONSINE F.C. Avverso regolarità della gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. gara Cesenatico – Alfonsine del 20-11-2002

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - COPPA ITALIA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°20 del 12/12/2002 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA ALFONSINE F.C. Avverso regolarità della gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. gara Cesenatico - Alfonsine del 20-11-2002 La società ALFONSINE eccepisce sulla regolarità della gara succitata sostenendo che alla stessa avrebbe partecipato tra le fila del Cesenatico un giocatore che non aveva titolo a parteciparvi in quanto in precedenza squalificato . La Commissione - visti gli atti ufficiali - visto il Regolamento relativo alla competizione di Coppa Italia Stagione Sportiva 2002 - 2003 che per quanto concerne i reclami, anche quelli relativi alla posizione irregolare di calciatori che abbiano preso parte alla gara, dispone che gli stessi devono essere preannunciati telegraficamente al Giudice Sportivo entro le ore 24,00 del giorno successivo alla gara e le relative motivazioni devono essere inviate al predetto Organo per raccomandata e separatamente a mezzo fax, entro lo stesso termine. d e l i b e r a di respingere il ricorso in quanto inammissibile. Dispone per l'addebito della tassa non versata
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