COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – COPPA CONI – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°31 del 06/03/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.MORTIZZA avverso squalifica al 25.9.2004 calc.FRESCHI PAOLO delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 9 del 25.9.2002 gara MORTIZZA-BETTOLA del 18.9.2002
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - COPPA CONI - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°31 del 06/03/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA U.S.MORTIZZA
avverso squalifica al 25.9.2004 calc.FRESCHI PAOLO
delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 9 del 25.9.2002
gara MORTIZZA-BETTOLA del 18.9.2002
Il ricorso di cui sopra non può essere preso in esame perché proposto, il 19.2.2003, ben oltre
il termine previsto dall’art.42 comma 5 del C.G.S.(“I ricorsi di 2° grado devono essere proposti alla C.D. entro
il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la
decisione che si intende impugnare”).
. La Commissione, pertanto, dichiara inammissibile il reclamo presentato
dall’U.S.MORTIZZA e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – COPPA CONI – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°31 del 06/03/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.MORTIZZA avverso squalifica al 25.9.2004 calc.FRESCHI PAOLO delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 9 del 25.9.2002 gara MORTIZZA-BETTOLA del 18.9.2002"