COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°45 del 12/06/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.VALTARESE CALCIO avverso inibizione al 31.5.2004 dir.acc.uff.DELNEVO MARCO delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 39 del 14.5.2003 gara VALTARESE-MARZOLARA del 10.5.2003

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°45 del 12/06/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.VALTARESE CALCIO avverso inibizione al 31.5.2004 dir.acc.uff.DELNEVO MARCO delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 39 del 14.5.2003 gara VALTARESE-MARZOLARA del 10.5.2003 L'A.S.VALTARESE CALCIO, pur consapevole che il comportamento del dir.DELNEVO "non è un comportamento che si addice ad uno sportivo e sicuramente non aiuta lo sport ed il gioco del calcio", ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che la sanzione comminatagli "comporterebbe un grave problema per programmi futuri della nostra società in riferimento al settore giovanile" e che il comportamento del suddetto dirigente "è da attribuire ad un momento particolare che sta vivendo" e che non era sua intenzione procurare danno ad alcuno ed anzi se ne dichiara dispiaciuto. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che dal dettagliato referto di gara si rileva che il dir.acc.uff.DELNEVO : 1) dopo uno scontro fortuito fra due giocatori, entrato sul terreno di gioco inveiva, anche con offese, verso un giocatore della squadra avversaria, poi lo afferrava con entrambe le mani per il colletto della maglia, lo offendeva e minacciava, venendo conseguentemente allontanato; 2) invece di lasciare il campo, appoggiava entrambe le mani sul braccio destro dell'arbitro, protestando vivacemente; 3) si avviava verso gli spogliatoi, ma poi ritornava in campo e, giunto nei pressi di un gruppo di giocatori avversari, ne afferrava uno per il collo e cominciava a stringere ed a strattonarlo, finché non veniva definitivamente allontanato da alcuni giocatori locali; 4) all'esterno della recinzione, sino al termine della gara, urlava improperi verso l'arbitro ed i giocatori avversari; 5) al termine della gara, rientrato sul terreno di gioco, rincorreva un giocatore dell'A.C.Marzolara e gli rivolgeva offese scurrili, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando l'inibizione al 31.5.2004 del dir.acc.uff.DELNEVO MARCO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it