COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – MEMORIAL PRETI – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°45 del 12/06/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.SOLAROLO avverso squalifica al 31.12.2003 calc.FAROLFI FABIO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 43 del 15.5.2003 gara SOLAROLO-PORTUENSE del 12.5.2003
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - MEMORIAL PRETI - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°45 del 12/06/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA A.C.SOLAROLO
avverso squalifica al 31.12.2003 calc.FAROLFI FABIO
delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 43 del 15.5.2003
gara SOLAROLO-PORTUENSE del 12.5.2003
L'A.C.SOLAROLO ricorre avverso i provvedimento di cui all'oggetto affermando che dopo una
normale azione di gioco, il calc.FAROLFI veniva a contatto con un giocatore avversario e l'arbitro ne
decretava l'espulsione. Ritenendo di avere subito una grave ingiustizia il calc.FAROLFI si avvicinava
all'arbitro per chiedergli spiegazioni. "Certamente il comportamento del nostro tesserato è da punire e
biasimare perché sicuramente avrà usato un tono ed un linguaggio non degno di una persona civile e
moderata, ma non era sua intenzione mettere le mani addosso all'arbitro" ed i suoi compagni sono
intervenuti solo per consigliarlo ad uscire dal campo, ma non l'hanno fermato con la forza. "Così come lo
sputo per terra, se questo c'è stato da parte del nostro tesserato, non era certo indirizzato all'arbitro". Chiede
una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto
originario, precisava : 1) di avere espulso il calc.FAROLFI che aveva volontariamente colpito con un pugno
un giocatore avversario; 2) dopo la comunicazione del provvedimento, il calc.FAROLFI cercava di
avvicinarglisi offendendolo e minacciandolo, impeditone dall'intervento di suoi compagni di squadra che lo
allontanavano: 3) nell'avviarsi verso gli spogliatoi, il calc.FAROLFI sputava verso l'arbitro e reiterava le
minacce;
- valutato che il deplorevole comportamento messo in atto dal calc.FAROLFI - che, come
dalle precisazioni fornite dall'arbitro, non si è mai avvicinato a questi a meno di 1 metro e che lo sputo è stato
lanciato dal giocatore quando si trovava a circa 10 metri di distanza - possa essere punito con una sanzione
più contenuta,
d e l i b e r a
- di ridurre al 31.10.2003 la squalifica del calc.FAROLFI FABIO.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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