COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°46 del 19/06/2003- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.PREDAPPIO avverso perdita gara e squalifica del campo per 2 giornate delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 43 del 28.5.2003 gara PREDAPPIO-MELDOLA del 24.5.2003

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°46 del 19/06/2003- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.PREDAPPIO avverso perdita gara e squalifica del campo per 2 giornate delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 43 del 28.5.2003 gara PREDAPPIO-MELDOLA del 24.5.2003 L'A.C.PREDAPPIO, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso i provvedimenti sopra riportati affermando : 1) che "l'arbitro non abbia usato tutti i suoi poteri prima di sospendere la gara. E' vero che il ns. allenatore, in modo non regolamentare, usando vibranti proteste, e solo vibranti proteste, non voleva uscire dal terreno di gioco", "che nessun atto di violenza è stato usato, riteniamo che il D.G. avesse l'obbligo di fare intervenire il capitano, quale responsabile della squadra"; 2) circa i due giocatori "che l'arbitro dice di aver riconosciuto con certezza, che a bordo di una vettura inseguivano il D.G. con manovre pericolose, il D.G. è sicuro che i due erano giocatori dellA.C.PREDAPPIO, però non menziona il tipo di macchina, né un eventuale numero di targa. La Società si trova ad essere colpita oggettivamente per i fatti sopra, ma non aiuta la Società nelle personali indagini per identificare i colpevoli". Chiede la ripetizione della gara e la revoca della squalifica del campo. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato che : 1) dopo l'espulsione di due calciatori(uno per squadra), l'allenatore dell'A.C.PREDAPPIO gli urlava frasi offensive e veniva invitato a lasciare il campo; l'allenatore rifiutava ed assumeva atteggiamento di sfida nei con fronti dell'arbitro che, dopo un nuovo invito all'interessato, si rivolgeva al capitano dell'A.C.PREDAPPIO per fare uscire l'allenatore, informandolo che altrimenti il gioco non sarebbe stato ripreso. Il capitano, pur dimostrando collaborazione, non riusciva nell'intento e l'arbitro, per la presenza in campo dell'allenatore, si vedeva costretto a sospendere definitivamente la gara; 2) mentre l'arbitro si immetteva, in motorscooter, sulla statale in direzione di Forlì, veniva tallonato da una Fiat Punto, grigio metallizzata, con a bordo due calciatori dell'A.C.PREDAPPIO, che non riusciva ad identificare, ma che aveva visto poco prima salire sull'auto con le borse della società. L'auto compiva, a più riprese, manovre atte a mettere in pericolo la sicurezza di marcia dell'arbitro, costringendolo a fermarsi più volte per evitare contatti. Durante queste fasi, i due calciatori rivolgevano all'arbitro gesti osceni ed in ultimo operavano una repentina inversione ad U, come per investire frontalmente l'arbitro, desistendo solo a pochi metri di distanza dallo scooter; - non essendo emersi dalla istruita istruttoria fatti o situazioni atti a modificare il giudizio, e quindi le decisioni, assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando in toto i provvedimenti impugnati. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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