COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – TORNEO NAZIONALE FORENSE – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°46 del 19/06/2003- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.F.ROMA avverso perdita gara, squalifica per 3 giornate calc.PETRUCCI ALESSANDRO, PICCIOTTI YURI, GATTI MASSIMO, CRESCIMBENI GABRIEL, per 4 giornate calc.CASTORINA DENIS e inibizione al 30.6.2003 mass.BONANNO MAURIZIO delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 10 del 7.6.2003 gara JUSPORT PADOVA-A.S.F.ROMA del 31.5.2003
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - TORNEO NAZIONALE FORENSE - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°46 del 19/06/2003- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.F.ROMA
avverso perdita gara, squalifica per 3 giornate calc.PETRUCCI ALESSANDRO, PICCIOTTI
YURI, GATTI MASSIMO, CRESCIMBENI GABRIEL, per 4 giornate calc.CASTORINA DENIS
e inibizione al 30.6.2003 mass.BONANNO MAURIZIO
delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 10 del 7.6.2003
gara JUSPORT PADOVA-A.S.F.ROMA del 31.5.2003
L'A.S.F.ROMA ricorre avverso i provvedimenti di cui all'oggetto sostenendo, circa il risultato
della gara, che : 1) lo JUSPORT PADOVA ha compilato e consegnato all'arbitro la distinta giocatori priva delle
indicazioni dei documenti di identità dei calciatori partecipanti alla gara, come invece prescritto dall'art.17 del
Regolamento del Torneo, e che tale omissione costituisce motivo per infliggere allo JUSPORT PADOVA la
punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 in favore dell'A.S.F.ROMA; 2) non corrisponde al vero che
l'arbitro abbia sospeso la gara al 30° del I° tempo perché avendo espulso cinque giocatori dell'A.S.F.ROMA
era venuto a mancare il numero minimo di giocatori per proseguire l'incontro. Afferma infatti che vi era stata
l'espulsione di un unico giocatore dell'A.S.F.ROMA(Castorina Denis). Per i sopra esposti motivi chiede : 1) che
venga inflitta allo JUSPORT PADOVA la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 in favore
dell'A.S.F.ROMA; 2) l'annullamento di tutte le sanzioni sportive irrogate dal G.S. a tesserati dell'A.S.F.ROMA
in quanto la gara, per le ragioni esposte, risulta come non effettuata, con la conseguenza che deve essere
riconosciuta la nullità dei provvedimenti conseguenti all'avvenuto svolgimento dell'incontro. In via subordinata
chiede la ripetizione della gara.
Controdeduce lo JUSPORT PADOVA affermando che "i documenti di identità personale di tutte
le persone incluse nella distinta sono stati consegnati alla terna arbitrale insieme con i cartellini F.I.G.C. Ciò ha
reso possibile la identificazione di tutte dette persone ad opera della terna stessa, come peraltro risulta dallo
stesso referto arbitrale. L'omessa indicazione nella distinta dei numeri dei documenti identificativi, si spiega
con l'osservanza di una prassi in tal senso consolidatasi in questi ultimi anni". Chiede che il provvedimento del
G.S. venga confermato.
Replica l'A.S.F.ROMA, ma le argomentazioni esposte non vengono prese in esame, in quanto
procedura non prevista dal Regolamento del Torneo e dalle norme F.I.G.C.
La Commissione,
- premesso che non è stato possibile ascoltare il rappresentate dell'A.S.F.ROMA, che aveva
fatto richiesta di audizione ed era stata invitata, in quanto il dirigente presentatosi è risultato inibito;
- premesso altresì che la parte del reclamo riguardante il mass.BONANNO MAURIZIO non può
essere presa in esame in quanto verte su provvedimento non impugnabile, ai sensi dell’art.41 comma 3
lett.b) del C.G.S.(“Non sono impugnabili in alcuna sede i provvedimenti disciplinari di inibizione per dirigenti
ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, fino ad un mese), parte che, conseguentemente viene
dichiarata inammissibile;
- visti gli atti ufficiali;
- accertato che, in effetti, la distinta giocatori dello JUSPORT PADOVA presentata all'arbitro è
mancante dei dati relativi ai documenti di identità del calciatori;
- atteso che l'art.17 del Regolamento del Torneo, nel prescrivere come debbono essere
compilate le distinte giocatori non indica come motivo di applicazione della punizione sportiva della perdita
della gara la omissione compiuta dallo JUSPORT PADOVA, mentre invece, specificatamente, dispone che il
calciatore che risultasse, anche "momentaneamente sprovvisto dei documenti di identificazione non potrà
prendere parte alla gara, pena la perdita dell'incontro per 2 a 0 per la squadra di appartenenza:
- atteso che anche l'art.12 del C.G.S.(ex art.7) non contempla la punizione sportiva della perdita
della gara per incompletezza della distinta calciatori da consegnare all'arbitro prima dell'inizio della gara;
- considerato che l'arbitro e gli assistenti ufficiali componenti la terna, sentiti singolarmente a
chiarimento, hanno dichiarato che il riconoscimento dei calciatori partecipanti alla gara, effettuato dagli
assistenti stessi, è avvenuto sulla base dei cartellini F.I.G.C. e dei documenti di identità personale degli stessi,
documenti che sono stati trattenuti durante l'incontro e custoditi nello spogliatoio arbitrale;
- preso atto che dal referto di gara e dai supplementi degli assistenti si rileva che i calciatori
dell'A.S.F.ROMA PETRUCCI, PICCIOTTI, GATTI E CRESCIMBENI(capitano) sono stati espulsi per gravi
offese ad un assistente ed all'arbitro, per cui venendo a mancare il numero minimo dei calciatori necessario
per la prosecuzione dell'incontro(in precedenza era stato espulso il calc.Castorina), ne veniva decretata
l'anticipata conclusione;
- valutato che dalla esperita istruttoria non sono emerse situazioni o fatti atti a modificare il
giudizio, e quindi le decisioni assunte in primo grado,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando in toto i provvedimenti impugnati.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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