COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 02 DEL 08.07.2002 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Decisioni del Giudice Sportivo Gara Varmo 70 – Alla Rinascente del 12.06.2002
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 02 DEL 08.07.2002 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org
Decisioni del Giudice Sportivo
Gara Varmo 70 – Alla Rinascente del 12.06.2002
IL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE,
- A seguito della decisione adottata in data 29.06.2002 riguardante la sospensione cautelare disposta, ai sensi dell'art. 15 C.G.S., in attesa dell’espletamento di ulteriori accertamenti, nei confronti del giocatore RODARO Enrico, nato a Latisana il 22.01.1971, che è stato tesserato per la Società "Alla Rinascente" (tessera attività ricreativa 2001-2002 n. 032214, emessa in data 27 maggio 2002);
- Esaminato il rapporto di gara ed il supplemento fatti pervenire dall’arbitro ed esperiti ulteriori accertamenti;
- Appurato che:
a) Al 39’ del primo tempo della suindicata gara, con il risultato di 1-0 a favore della squadra "Alla Rinascente", l’arbitro concedeva una punizione dal limite dell’area di rigore a favore della squadra del Varmo 70 ed, a seguito di proteste, ammoniva un giocatore della squadra "Alla Rinascente"; a questo punto, il n. 5 e capitano della medesima squadra "Alla Rinascente", Rodaro Enrico, si scagliava verso il direttore di gara in modo violento, prepotente, minaccioso, aggressivo e, spingendolo, lo costringeva ad arretrare; inoltre, ostacolava i movimenti dell’arbitro stesso con le mani, trattendendolo per la casacca in maniera rabbiosa ed insultandolo, motivi per i quali veniva espulso;
b) Nel mentre l’arbitro stava annotando il provvedimento adottato sul proprio taccuino ed il giocatore Rodaro si stava allontanando, quest’ultimo, improvvisamente e sorprendendo un po’ tutti, ritornava verso il direttore di gara e, da una distanza di circa un metro, lo colpiva con un violento pugno sulla tempia destra, provocandogli forte dolore;
c) Trattenuto da alcuni giocatori della squadra avversaria, il Rodaro profferiva gravi frasi ingiuriose e minacciose nei confronti dell’arbitro e non ottemperava all’invito del direttore di gara ad abbandonare subito il campo; dopo essere stato allontanato, nell’uscire dal campo, il Rodaro inferiva calci e pugni alle panchine ed alla rete di recinzione, persistendo nell’atteggiamento minaccioso ed ingiurioso verso l’arbitro medesimo:
d) Dopo essere stato colpito, l’arbitro ha avuto un momento di appannamento tanto da far riprendere la partita facendo battere la punizione; dopo pochi istanti (al 43’ del primo tempo), sentendosi confuso e disorientato, decideva per la sospensione dell’incontro;
e) Nel mentre l’arbitro si trovava nello spogliatoio, il Rodaro continuava per diversi minuti a gridare e a minacciare lui e tutta la categoria arbitrale;
f) L’Associazione Polisportiva Varmo, organizzatrice della manifestazione, non ha provveduto a fornire nella circostanza nessun tipo di assistenza all’arbitro, né alcun suo Dirigente si è adoperato al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità del direttore di gara;
g) Dopo circa un’ora dal verificarsi dei citati fatti l’arbitro ha lasciato l’impianto sportivo per recarsi (alle ore 22.55) all’ospedale di Latisana ove, dopo che gli era stato diagnosticato "trauma cranico minore", è stato inviato al medico curante con prognosi di giorni due;
h) Durante la notte ha sofferto di mal di testa, scomparso comunque il giorno dopo;
- Valutato che l’azione, posta in essere con volontarietà dal Rodaro verso l’arbitro, oltre che violenta, è stata di tale gravità da perturbare lo stato d’animo di quest’ultimo e da costringerlo, conseguentemente, a sospendere l’incontro così come consentitogli dall’art. 64, punto 2, delle N.O.I.F.;
- Visto il regolamento previsto per l’attività ricreativa in base al quale gli atti di violenza nei confronti degli arbitri, da chiunque commessi, comportano il deferimento dei responsabili ai Giudici Sportivi;
- Ritenuto che episodi come quello sopradescritto, per la loro rilevante gravità, non possono essere tollerati nel mondo dello sport, motivo per il quale non può che essere preclusa ai responsabili di tali azioni l’opportunità di prender parte a tutte le manifestazioni calcistiche organizzate sotto l’egida della F.I.G.C.
P.Q.M.
Delibera:
1) Ai sensi dell’art. 12 – punto 1 – del C.G.S., a carico della squadra "Alla Rinascente" la punizione della perdita della gara VARMO 70 – ALLA RINASCENTE con il punteggio di 0 – 2;
2) A carico del giocatore RODARO Enrico, nato il 22.01.1971, (Alla Rinascente), ai sensi dell’art. 14, punto 1, lett. g) del C.G.S. la squalifica fino al 12 giugno 2007, e propone al Presidente Federale, giusta quanto previsto dallo stesso art. 14, punto 2, del Codice medesimo, perché venga dichiarata, nei confronti del predetto, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., stante la gravità dell’infrazione commessa, così come sopra motivata;
3) A carico dell’Associazione Polisportiva VARMO, Società organizzatrice del XX^ Torneo di calcio dei Bar del Comune di Varmo, l’ammenda di Euro 250,00 ai sensi dell’art. 13, punto b), del C.G.S., in quanto nessuna assistenza è stata fornita all’arbitro dopo che era stata perpetrata l’azione violenta nei suoi confronti né nessun proprio Dirigente si è adoperato al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità del direttore di gara.