COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 02 DEL 08.07.2002 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. MALBORGHETTO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL G.S. DEL COMITATO DI TOLMEZZO IN ORDINE ALLA GARA MALBORGHETTO-CEDARCHIS DEL 16.06.02, IN C.U. N°67 DEL 21.06.2002

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 02 DEL 08.07.2002 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. MALBORGHETTO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL G.S. DEL COMITATO DI TOLMEZZO IN ORDINE ALLA GARA MALBORGHETTO-CEDARCHIS DEL 16.06.02, IN C.U. N°67 DEL 21.06.2002 Con raccomandata 24.06.02 l’U.S. Malborghetto presentava rituale reclamo avverso le sanzioni comminate dal G.S. del Comitato di Tolmezzo in ordine alla gara Malborghetto-Cedarchis del 16.06.02, valida per il Campionato Carnico di 1^ Categoria, chiedendo l’annullamento dei provvedimenti disciplinari pronunciati in relazione alle posizioni della società (ammenda), dei calciatori Toppano, Princi, Manna, Pedrigi e Buzzi, dei dirigenti Kravanja, Franzil e Turrin, dell’allenatore Cappellaro e chiedendo la riduzione della sanzione comminata al calciatore Gregorutti. Evidenziava la reclamante alcune apparenti contraddizioni logiche nel testo del rapporto dell’arbitro, documentava in particolare con certificato medico l’impossibilità del fatto addebitato all’allenatore di aver calciato il pallone contro l’arbitro e con perizia tecnica sottoscritta da agente di polizia municipale di Canal del Ferro – Valcanale la mancata rottura del vetro interno della finestra dello spogliatoio riservato all’arbitro, incontestata la rottura del vetro esterno. Chiedeva prova testimoniale indicando a testi i dirigenti dell’avversaria U.S. Cedarchis e un confronto con il direttore di gara. Chiedeva inoltre di essere sentita personalmente. Vale ricordare come sia inammissibile la richiesta di prova testimoniale o di confronto in sede di reclamo avverso il provvedimento del G.S. per contestare il contenuto del rapporto dell’arbitro in quanto, ai sensi dell’art. 31 a1) del CGS, il rapporto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Alla seduta del 04.07.02 veniva sentito il presidente della società il quale, riportandosi al contenuto del reclamo, esponeva con toni distesi ed educati a questa C.D. il suo punto di vista. Concludeva come da reclamo. La C.D. riteneva di integrare il rapporto del direttore di gara e lo convocava avanti a sé, dandone comunicazione al presidente della reclamante. Il direttore di gara, anch’egli serenamente e con lucidità, ricordava i fatti e le forti sensazioni provate nel frangente, confermando peraltro il proprio rapporto. Sulla base del supplemento di istruttoria così compiuta, la C.D. ritiene di poter parzialmente accogliere il reclamo, secondo la seguente delibera:  Ammenda di 500,00 €uro alla società: le motivazioni del G.S. vengono fatte proprie dalla C.D., che ritiene consona la sanzione inflitta, con la precisazione che il fatto (pacifico) che la finestra della doccia dello spogliatoio dell’arbitro fosse aperta verso l’alto dà ampio margine alla logica della descrizione del fatto come indicata in rapporto, così come il fatto che solo il vetro esterno della finestra sia stato rotto dai tifosi del Malborghetto dà solo apparentemente ampio margine alle contestazioni mosse dalla società.  Squalifica per 5 giornate al calciatore Gregorutti Michele: le motivazioni del G.S. vengono condivise dalla C.D. e la sanzione, già benevola, resta confermata.  Squalifica per 4 giornate ai calciatori Buzzi Luca, Princi Giulio, Manna Christian, Toppano Roberto, Pedrigi Paolo: l’arbitro ha confermato di aver individuato questi cinque calciatori, unitamente al Gregorutti, tra quelli che lo hanno offeso, minacciato ed rincorso nel tragitto che lo portava allo spogliatoio, sito esattamente dall’altra parte del campo rispetto alla sua posizione al fischio finale. La C.D., peraltro, ritiene più congrua per tale fatto una sanzione di 3 giornate per ciascuno dei detti calciatori in ragione della non gravissima portata della pur plateale manifestazione di dissenso.  Inibizione a tutto il 31.10.2002 al dirigente Kravanja Daniele. La rilettura del rapporto alla luce delle dichiarazioni rese dal direttore di gara alla C.D. appare invero più tenue. Il dirigente ha offeso e minacciato il direttore di gara, lo ha abbandonato a se stesso all’interno dello spogliatoio per lunghi momenti, ma ha atteso che le cose si placassero per accompagnare il direttore di gara alla propria autovettura, accompagnato in ciò da altri dirigenti e dal capitano della squadra. La C.D. ritiene consono ridurre la sanzione fino a tutto il 16.08.02.  Squalifica a tutto il 31.10.2002 all’allenatore Cappellaro Giorgio. L’arbitro ha ammesso di non averlo visto calciare nella sua direzione ma, giratosi dopo essere stato colpito alla schiena dal pallone con sensazione di dolore, ha visto l’allenatore del Malborghetto il quale dopo aver preannunciato ulteriori ritorsioni, se ne è autoaccusato. La difesa della società non nega il gesto, afferma solo l’impossibilità fisica per il sig. Cappellaro del fatto del calciare la palla, in quanto affetto da attacco gottoso. La C.D. ritiene che la dichiarazione confessoria del Cappellaro è sufficiente a ritenere che lo stesso, possa aver lanciato la palla, eventualmente con le mani. Anche se in ipotesi egli non fosse stato l’autore del gesto, lo ha approvato al punto da assumersene la paternità con modalità di sfida e di scherno. Ne dovrà pagare, così, le conseguenze. La motivazione del G.S. viene fatta propria dalla C.D. e la sanzione resta confermata.  Inibizione fino al 19.07.2002 per il massaggiatore f.f. Franzil Renato. La C.D. conferma la motivazione del G.S. e la sanzione, non essendo emerse novità sul fatto contestatogli.  Inibizione fino al 19.07.2002 per il dirigente Turrin Renzo. Atteso che lo stesso aveva titolo ad introdursi a fine gara nel terreno di gioco in quanto addetto al campo sportivo, ferma la contestazione per le offese all’arbitro, pare congruo a questa C.D. ridurre la sanzione al 04.07.2002. P.Q.M. la C.D., in parziale accoglimento del reclamo della U.S. Malborghetto, riduce a tre giornate di gara la squalifica dei calciatori Buzzi Luca, Princi Giulio, Manna Christian, Toppano Roberto, Pedrigi Paolo; riduce l’inibizione per il dirigente Kravanja Daniele a tutto il 16.08.2002; riduce l’inibizione per il dirigente Turrin Renzo a tutto il 04.07.2002; conferma le altre sanzioni comminate dal G.S., e specificamente la ammenda di 500,00 €uro per la U.S. Malborghetto; la squalifica per cinque giornate per il calciatore Gregorutti Michele; la squalifica a tutto il 31.10.2002 all’allenatore Cappellaro Giorgio; l’inibizione fino al 19.07.2002 per il massaggiatore f.f. Franzil Renato. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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