COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 05 DEL 02.09.2002 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. FOLGORE INVILLINO AVVERSO LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA E PER LA SQUALIFICA DEL PROPRIO GIOCATORE DAMIANI GIORGIO FINO AL 31.12.2002.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 05 DEL 02.09.2002
– pubbl. su www.figclnd-fvg.org
Delibere della Commissione Disciplinare
RICORSO A.C. FOLGORE INVILLINO AVVERSO LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA E PER LA SQUALIFICA DEL PROPRIO GIOCATORE DAMIANI GIORGIO FINO AL 31.12.2002.
LA COMMISSIONE,
- Presa visione degli atti ufficiali relativi alla gara U.S. Villa – A.C. Folgore del 21.07.2002, valida per il Campionato Carnico di Terza Categoria, dai quali si rileva che la gara è stata sospesa al 40° del secondo tempo, in quanto l’arbitro veniva colpito al volto da un pugno sferratogli dal giocatore Damiani Giorgio della società A.C. Folgore, che gli procurava dolore al mento ed allo zigomo con leggero stordimento, per cui il direttore di gara non era più nelle condizioni psico-fisiche per continuare la gara.
- Rilevato che il G.S. deliberava a carico della società A.C. Folgore, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2; a carico del giocatore Damiani Giorgio (Folgore), la squalifica fino al 31.12.2002.
- Letto il ricorso della società, con il quale tende a ridimensionare in maniera decisa e assoluta la descrizione dei fatti. Smentendo le dichiarazioni dell’arbitro, la società dichiara che, il pur censurabile comportamento del proprio tesserato, si era limitato ad "appoggiare " la mano destra aperta sulla guancia del direttore di gara, spingendolo. Disquisisce quindi sulla differenza fra il termine "pugno" riportato dall’arbitro e la "spinta" che – a suo dire – è stata posta in essere dal giocatore. Nello stesso tempo cerca di far comprendere che il "danno subito"non poteva assolutamente indurre l’arbitro a sospendere la gara, anche considerato che le condizioni ambientali non erano tali da pregiudicare la prosecuzione della partita; chiedeva pertanto la ripetizione della stessa oltre ad una congrua riduzione della squalifica comminata al Damiani.
- Ascoltato in sede di giudizio il Presidente dell’A.C. Folgore sig. Giazzon Neri, che con un pacato, garbato ed accorato intervento, confermava il contenuto del ricorso. In particolare ribadiva che il giocatore non intendeva arrecare danni fisici all’arbitro, precisando che il gesto era unicamente di protesta e stizza. Riferiva quindi, come il Damiani, oltre ad essere da parecchi anni una "bandiera" della propria società e del calcio carnico in generale, fungeva da tempo anche da dirigente, in un momento di crisi del volontariato. Si appellava infine alla benevolenza di questa C.D., anche per poter mitigare in parte alla cattiva immagine posta in essere da una eccessiva campagna di stampa.
- Ricordato che gli atti ufficiali costituiscono prova assolutamente privilegiata, rispetto alle tesi di parte.
- Sentito nuovamente l’arbitro che non faceva che confermare integralmente i contenuti del referto di gara.
- Considerato che, pur con tutta la comprensione possibile, la tesi difensiva della Società ed in particolare l’intervento del suo Presidente, non possono trovare accoglimento.
P.Q.M.
- Respinge il ricorso presentato con il conseguente incameramento della tassa reclamo
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