COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 08 DEL 25.09.2002– pubbl. su www.figclnd-fvg.org Decisioni del Giudice Sportivo COPPA REGIONE GARA DEL 15/09/2002 GAGLIANESE – FULGOR
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 08 DEL 25.09.2002– pubbl. su www.figclnd-fvg.org
Decisioni del Giudice Sportivo
COPPA REGIONE
GARA DEL 15/09/2002 GAGLIANESE - FULGOR
Il Giudice Sportivo Regionale,
· in relazione alle decisioni adottate nella seduta del 17.09.2002 riguardanti la gara suindicata, a seguito del preannuncio di reclamo fatto pervenire dalla Soc. Gaglianese, con telegramma del 16.09.2002
· esaminato, giusta quanto previsto dal C.U. n. 3 del 05.08.2002 del C.R.Friuli V.Giulia della F.I.G.C.(pag. 20, paragrafo 3.1.5, punto 8), il reclamo trasmesso dalla Soc. Gaglianese con raccomandata inviata in data 16.09.2002, secondo le modalità e nei termini prescritti dalle norme in vigore, reclamo con il quale la suindicata Società ha segnalato che la Soc. Fulgor ha utilizzato nella gara in questione il giocatore BERLASSO Cristian, nato l'8.5.1974, squalificato per una giornata per infrazione commessa in gara valevole per la Coppa Regione 2001-2002, non ancora scontata nella scorsa stagione sportiva;
· esperiti gli opportuni accertamenti dai quali è emerso che effettivamente il giocatore BERLASSO Cristian, della soc. Fulgor, è stato squalificato per una gara effettiva essendo incorso in recidività in ammonizioni nel corso della gara Buttrio-Fulgor del 26.09.2001, valevole per la Coppa Regione 2001/2002 e che la citata sanzione è stata pubblicata sul c.u. n. 8 del 03.10.2001 del C.R. Friuli Venezia Giulia della F.I.G.C. (pag. 14);
· accertato che la Soc. Fulgor, dopo la gara suindicata Buttrio-Fulgor del 26.09.2001, non ha conseguito il diritto al passaggio alla seconda fase della Coppa Regione 2001/2002, riservata a Società di Terza Categoria, motivo per il quale non ha più disputato alcuna gara valevole per la citata manifestazione nella decorsa stagione sportiva (vedasi c.u. n. 9 dd.10.10.01, pag. 4);
· visto l'art. 14, punto 10.1, del Codice di Giustizia Sportiva, in base al quale la sanzione di squalifica per una o più giornate inflitta dagli Organi di Giustizia Sportiva, in relazione a gare di Coppa Regione organizzata dal Comitato Regionale si sconta nella citata competizione;
· ritenuto pertanto che il Berlasso, non avendo potuto scontare la squalifica citata nella passata stagione sportiva, non avesse titolo per partecipare alla gara in epigrafe, valevole per la prima giornata del Girone D/1 della Coppa Regione 2002/2003, riservata alle Società di Terza Categoria;
· ritenuto, altresì, che, di conseguenza, la gara Gaglianese-Fulgor del 15.09.2002 è stata irregolare fin dall'inizio, in quanto la Soc. Fulgor ha fatto partecipare alla stessa un giocatore squalificato;
P.Q.M.
· in accoglimento del reclamo proposto dalla soc. Gaglianese, infligge alla soc. Fulgor , ai sensi dell'art. 12 - punto 5, lett. a) - del Codice di Giustizia Sportiva, la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2, infligge al giocatore Berlasso Cristian un’ulteriore giornata di squalifica da scontarsi nella Coppa Regione, inibisce il Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Soc. Fulgor, sig. Passone Stefano, fino al 4 ottobre 2002 e dispone per la restituzione della tassa versata.